Le Entrate con il Principio di diritto n 2 del 12 gennaio foniscono chiarimenti sulla cessione di beni all'interno di depositi doganali e l'obbligo di fatturazione (articolo 21, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972)
Viene ricordato che l'articolo 7 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1, stabilisce che: «Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto:
Le cessioni di beni mobili, quindi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato al verificarsi di due condizioni, ovvero:
La duplicità del presupposto, spiega l'agenzia, è resa evidente dal tenore letterale della norma ed appare in linea con l'esigenza di assoggettare a tassazione i beni che ''fisicamente'' e ''giuridicamente'' si considerano appartenenti al territorio dello Stato all'atto della cessione.
Nella diversa ipotesi in cui i beni, pur conservando lo status di merce allo stato estero, si trovano ''fisicamente'' nel territorio dello Stato senza che siano stati oggetto di una importazione (si tratta delle ipotesi, previste dal Regolamento n. 952/2013/UE, di merci in regime di transito esterno (articolo 226) o deposito doganale (articolo 237 e ss.) e custodia nelle zone franche (articolo 243 e ss.)), le cessioni dei beni che ne sono oggetto si considerano effettuate fuori dal territorio dello Stato.
Tuttavia, pur essendo tali operazioni non soggette ad imposta per carenza del presupposto territoriale, con l'articolo 21, comma 6, del decreto IVA, si prevede ai fini del controllo dell'operazione l'obbligo di emissione della fattura.
A tal proposito, il richiamato comma 6, stabilisce, infatti, che «La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7bis comma 1, con l'annotazione ''operazione non soggetta''».
Il successivo comma 6 bis, invece, nel prevedere che
«I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7 septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
estende ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, l'obbligo di emettere fattura anche per le operazioni indicate agli articoli da 7 a 7 septies territorialmente non soggette ad IVA in Italia ma nella UE [lettera a)], ovvero non soggette in quanto effettuate fuori dalla UE [lettera b)].
In sostanza:
Ciò premesso, si ritiene sussista l'obbligo prescritto dall'articolo 21, comma 6, del decreto IVA di fatturare le cessioni operate all'interno dei depositi doganali situati in Italia, indipendentemente dalla qualifica del soggetto cedente (stabilito o meno nel territorio dello Stato).
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