Il comma 110 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto all’art. 2 del D.L. 194/2009 (convertito dalla Legge n. 25/2010) il nuovo comma 4 ter che estende le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di persone fisiche che non sono ancora iscritte come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.
Prima di vedere quali sono i requisiti previsti dalla legge per godere di queste agevolazioni riepiloghiamo brevemente la normativa fiscale prevista per gli acquisti dei terreni agricoli.
In linea generale l’atto di acquisto di un terreno agricolo sconta:
Se, però, l’acquisto avviene da parte di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella relativa gestione previdenziale è possibile richiedere le agevolazioni previste dalla specifica normativa dal D.L. 194/2009 convertito dalla Legge n. 25/2010 (cd. agevolazioni per la piccola proprietà contadina).
Dette agevolazioni consistono nel pagamento:
Per poter godere di tali agevolazioni deve trattarsi di un acquisto a titolo oneroso di terreno agricolo (o di fabbricati pertinenziali a quest’ultimo) da parte di soggetto che, al momento dell’acquisto, sia iscritto all’apposita gestione previdenziale come coltivatore diretto o IAP e che si impegni a coltivare “direttamente” il fondo trasferito per almeno cinque anni successivi all’acquisto.
Finora, quindi, era essenziale la preesistenza dell’iscrizione del soggetto acquirente nella apposita gestione previdenziale INPS rispetto all’atto di acquisto .
La Legge di Bilancio 2023 introduce una importante novità: anche chi non è ancora iscritto alla gestione previdenziale può usufruire delle sopraindicate agevolazioni fiscali per l’acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze.
Ciò, però, è subordinato al rispetto di alcune condizioni:
Da questo momento, quindi, anche “l’aspirante” coltivatore diretto o IAP può godere delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, ove ricorrano i suindicati requisiti.
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