News Pubblicata il 07/04/2023

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Indennità amianto 2023: da aprile l'aumento della rendita

di Redazione Fisco e Tasse

Nel 2023 aumentano le rendite INAIL per patologie asbesto-correlate di origine professionale e l'una tantum per mesotelioma non professionale . Circolare 14 del 4 aprile



Nella legge di bilancio 2023, Legge 197 2022  all'art 1 comma 293 è stato  previsto un  rafforzamento  del sostegno economico a favore dei  soggetti  già  titolari  di  rendita erogata  per  una  patologia  asbesto-correlata (derivante da esposizione all'amianto) riconosciuta dall’ INAIL.

 In particolare:

  1.     ai superstiti dei soggetti deceduti per malattia professionale connessa all'esposizione all'amianto, la misura della  prestazione aggiuntiva dal 1 gennaio 2023    sale al 17%;
  2.     ai  malati  di  mesotelioma,  che  abbiano  contratto  la  patologia  per  esposizione  familiare  a  lavoratori  impegnati  nella   lavorazione  dell'amianto, oppure per esposizione ambientale, è aumentata da 10mila a 15mila euro   la prestazione  di importo fisso che viene corrisposta  su domanda.
BENEFICI ECONOMICI aggiuntivi PER PATOLOGIE DA AMIANTO IMPORTI 2023
Prestazione aggiuntiva superstiti  17% della rendita mensile  invece che 15%
Prestazione una tantum per esposizione familiare o ambientale   15mila euro, invece che 10mila

 Prestazioni INAIL per patologie da esposizione all'amianto

Vale forse la pena ricordare che

  1. La Prestazione aggiuntiva alla rendita per le vittime dell'amianto è destinata ai lavoratori titolari di rendita affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto o, in caso di morte, ai loro superstiti titolari di rendita riconosciuta quale superstite di un lavoratore vittima dell’amianto.  È una prestazione economica aggiuntiva alla rendita, non soggetta a tassazione Irpef, prevista dalla legge finanziaria 2008 (n.244/2007). Viene erogata in automatico dall'INAIL.
  2.  l'Indennità una tantum per il mesotelioma non professionale erogata dal Fondo per le vittime dell’amianto (inizialmente in forma sperimentale  nel 2015 e prorogata fino all'entrata a regime nel 2021),   riguarda invece i soggetti che sono stati esposti all'amianto non per motivazioni professionali ma per

Nella circolare Inail 6 novembre 2015 , n. 76  viene specificato che  per accertare l'insorgenza della patologia i periodi di esposizione devono essere, compatibili e  che si considera utile  una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione.

 L’istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data di accertamento della malattia.utilizzando il Mod. 190 E  allegato alla  circolare n. 25/2021, via raccomandata o PEC.

Prestazioni amianto: le istruzioni INAIL 

INAIL ha pubblicato il 4 aprile 2023 la circolare 14 di istruzioni specificando che 

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Fonte: Inail



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