Con sentenza depositata il 20.10.2016, la Corte d'appello di Trento, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato l’opposizione proposta da una società contro l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di somme per sgravi indebitamente fruiti . La società contestava che era stat attivata e comunicata la procedura di annullamento del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) già rilasciatole.
La società aveva infatti goduto di sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità risultati successivmente indebiti in quanto erano emersi debiti contributivi pregressi . La società contestava qundue la mancata comunicazione da parte dell'INPS dell'irregolarità, il che invalidava l'avviso .
I giudici territoriali hanno affermato invece che il rilascio al datore di lavoro del c.d. DURC e l’eventuale violazione da parte dell’INPS del procedimento di cui al decreto attuativo dell’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, non può comunque implicare il diritto del datore di lavoro di beneficiare di sgravi indebitamente fruiti.
La sentenza di cassazione 33846/2022 del 15 dicembre conferma l'interpretazione della sentenza di merito in quanto " il fatto che l’INPS non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi".
Viene ricordato che non spetta all'ente previdenziale segnalari gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro, e che,semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale in quanto il rapporto di obbligazione contributiva nasce direttamente dalla legge, per cui gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dagli enti previdenziali hanno natura meramente ricognitiva, e non sono pertanto assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali
nemmeno in relazione all’art. 10, l. n.212/2000, che tutela l’affidamento del contribuente,
Viene quindi confermata la correttezza delle decisione della Corte di Appello che aveva deciso l'annullamento degli sgravi e il pagamento degli addebiti.
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