La rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione si pone in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie (commi 186-205). Infatti, la Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n. 303 del 29 dicembre (Legge n.197/2022), ai commi 213-218 prevede che per quelle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023:
il ricorrente possa rinunciare entro il 30 giugno 2023 al ricorso principale o incidentale, per via di una definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.
Tale definizione transattiva comporta:
Inoltre, la stessa, si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti ed entro venti giorni da quest’ultima, con il pagamento integrale delle somme dovute.
Si evidenzia che viene esclusa la compensazione mediante modello F24 e la rinuncia non consentirà la restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
È invece compatibile con la rinuncia agevolata del ricorso per Cassazione l’articolo 390 del codice di procedura civile, ai sensi del quale la rinuncia debba farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.
La norma in esame esclude dall’agevolazione le controversie riguardanti:
Si ricorda che scade lunedì 16 gennaio 2023 il termine per fruire della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti alla Cassazione di cui all’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n.130. Quest’ultima è un’alternativa alla misura prevista dalla Legge di Bilancio 2023 ai commi 186-203, che riguarda la chiusura delle liti pendenti. Per approfondimenti in merito si legga Definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione, ma non per tutte (in cui si spiegano le regole su come richiedere la definizione agevolata delle liti in Cassazione) e Definizione agevolata giudizi pendenti Cassazione: attenzione alla data del 16 settembre. |
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