La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n. 303 del 29 dicembre (Legge n.197/2022), ai commi 166-173 interviene in merito alla cd. pace fiscale, facendo riferimento a quanto già disciplinato dall’articolo 9 del D.L. 119/2018, mutando solo i termini entro i quali le violazioni devono essere state commesse. Si sottolinea come le seguenti disposizioni siano accessibili a qualsiasi beneficiario in quanto non vengono indicati particolari requisiti soggettivi.
È infatti possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale in due rate di pari importo, 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
Per procedere alla sanatoria delle violazioni in questione occorre inoltre che queste:
Da notare come sia necessario procedere alla loro rimozione ovvero all’esecuzione dell’adempimento originariamente previsto, poi errato o omesso, entro il termine che sarà successivamente fissato da un provvedimento attuativo.
Quanto premesso fino a qui non sarà applicabile
Si rammenta inoltre che con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022, qualora queste siano oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (cinque anni) sono prorogati di due anni (in deroga all.art.3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente).
Come predetto viene reintrodotta la sanatoria già nota con la pace fiscale del 2018 (si legga Sanatoria errori formali: ecco le regole) a cui segue la circolare n.11/E del 15 maggio 2019 in cui l’Amministrazione mette a disposizione un elenco esemplificativo e non esaustivo delle violazioni formali.
Sempre che l'Agenzia delle entrate non predisponga un diverso o aggiornato elenco, risultano utili, in quanto al momento attuali, i chiarimenti che potete trovare nella consultazione del seguente articolo:
Pace fiscale: quali sono gli errori formali sanabili
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