Con Cosulenza giuridica n 7 del 23 dicembre 2022 le Entrate chiariscono il trattamento IVA applicabile ai corrispettivi percepiti dalle Associazioni Sportive dilettantistiche per lo svolgimento dell'attività di formazione sportiva calcistica impartita ai bambini e ragazzi fino ai 12 anni.
Le entrate, dopo un riepilogo normativo, specificano che, con riferimento al caso di specie, fino alla data del 31 dicembre 2023, l'attività di formazione sportiva effettuata dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche è esclusa dall'IVA, se resa a fronte di corrispettivi specifici:
L'attività di formazione sportiva risulta, invece, rilevante ai fini dell'IVA qualora venga effettuata nei confronti di soggetti che non hanno né la qualifica di associati né risultano "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali" nel senso sopra precisato, anche se frequentatori e/o praticanti. Tali corrispettivi relativi all'attività di formazione sportiva sono da assoggettare ad IVA nella misura ordinaria.
Detta attività, infatti, come precisato dalla risposta pubblicata n. 393 del 27 luglio 2022, non costituisce attività di formazione riconducibile all'articolo 10, numero 20), del citato d.P.R. n. 633 del 1972.
Inoltre, ai fini dell'applicazione della agevolazione concernente la decommercializzazione, sia ai fini IRES sia fini IVA, delle attività rese da particolari categorie di enti non commerciali associativi, ivi comprese le Associazioni Sportive Dilettantistiche, è necessario che, oltre alla circostanza che dette attività siano rese in diretta attuazione delle finalità istituzionali in favore di determinati soggetti (soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali), che gli enti interessati conformino i loro statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata alle clausole prescritte dal comma 8 del citato articolo 148 del TUIR, dirette a garantire la non lucratività dell'ente nonché l'effettività del rapporto associativo (cfr. circolare n. 18/E del 2018).
Infine, come, peraltro, chiarito dalla medesima circolare n. 18/E, si ribadisce che in capo agli enti che intendono avvalersi delle disposizioni di agevolazione sopra richiamate grava l'onere della comunicazione all'Agenzia delle entrate, mediante apposito modello (cd. Modello EAS), dei dati e delle notizie rilevanti agli effetti fiscali, introdotto dall'articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
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