In arrivo le prime scadenze relative al credito di imposta per il consumo di energia elettrica e gas naturale destinato alle imprese.
I diversi decreti, che hanno prima istituito e poi esteso nel tempo il credito di imposta, individuano precise scadenze:
In particolare:
Di seguito una tabella riassuntiva:
Termine per la compensazione del credito | Termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti maturati | Termine per la comunicazione di cessione del credito | |
I Trimestre 2022 | 31/12/2022 | 16/03/2023 | 21/12/2022 |
II Trimestre 2022 | 31/12/2022 | 16/03/2023 | 21/12/2022 |
III Trimestre 2022 | 30/06/2023 | 16/03/2023 | 21/06/2023 |
Ottobre - Novembre 2022 | 30/06/2023 | 16/03/2023 | 21/06/2023 |
Dicembre 2022 | 30/06/2023 | 16/03/2023 | n.d. |
I Trimestre 2023 | 31/12/2023 | n.d. | n.d. |
In sede di conversione del D.L. 176/22 (“Aiuti-quater”) è possibile che alcuni dei suddetti termini vengano differiti, in particolare in una prima stesura della legge di conversione è previsto il rinvio al 30.09.2023 il termine di compensazione relativo al terzo e quarto trimestre 2022, questo perché molte aziende hanno previsto una capienza fiscale insufficiente e, contemporaneamente, delle oggettive difficoltà riscontrate nella cessione agli intermediari bancari.
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