Viene pubblicato in GU n 7 del 10 gennaio il Decreto 24 novembre 2023 per il bonus psicologico.
Il decreto definisce, a decorrere dall'anno 2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all'art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come integrato dall'art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in cui è ridefinito l'importo massimo in 1.500 euro per persona nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 (soglia aumentata a 10 ML per l'anno 2023 dalla Legge n 191/2023 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi) e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
I cittadini potranno richiedere il contributo all’Inps e il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda, pena la decadenza.
L’importo del bonus psicologico, riconosciuto una sola volta, è fissato dal decreto in un massimo di:
A decorrere dall'anno 2023, la domanda di accesso al beneficio potrà essere presentata annualmente accedendo alla piattaforma INPS, a decorrere dalla data individuata dall'INPS e comunicata con un preavviso di almeno trenta giorni, per un periodo non inferiore a sessanta giorni (si attende la circolare INPS).
A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l'INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse.
Le graduatorie restano valide fino a esaurimento delle risorse per l'anno di riferimento.
A decorrere dall'anno 2023, il beneficio dovrà essere utilizzato entro duecentosettanta giorni dalla data di accoglimento della domanda.
Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicano le medesime disposizioni.
Come specificato anche dall'INPS sulla pagina preposta, il bonus psicologico è il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” rivolte alle persone in condizione di: ansia; stress; depressione; fragilità psicologica.
Il bonus in dettaglio è destinato a tutte quelle persone che:
Attenzione al fatto che, al momento della presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
In presenza di un ISEE non valido, la domanda non può essere accolta.
Infine ricordiamo che il Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia è stato introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3. Sono state emanate le disposizioni attuative per l’annualità 2022 con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2022.
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha reso il Bonus psicologo una misura strutturale, stanziando:
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