A seguito del nuovo taglio del tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca centrale europea pari al 3,40% anche INAIL , dopo INPS, adegua i propri tassi di interesse per la rateazione dei premi e la misura delle sanzioni, con applicazione a partire dal 23 ottobre 2024.
L'istituto di assistenza contro gli infortuni ne dà notizia con la circolare 32 del 22 settembre 2024.
In particolare viene stabilito che a decorrere dal 18 settembre scendono al :
La circolare ricorda che NON variano gli interessi per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza ( elenco storico contenuto nell'allegato 2 della circolare).
La circolare ricorda quindi che nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto:
In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione
debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto:
La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Nello specifico:
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