News Pubblicata il 16/12/2022

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Società sportiva dilettantistica: tardiva presentazione del modello EAS

di Redazione Fisco e Tasse

Cosa accade in caso di tardiva presentazione del modello EAS? I chiarimenti delle Entrate con FAQ ad una Società Sportiva Dilettantistica SSD



L'agenzia delle Entrate tramite risposta del 14 dicembre, pubblicata sulla propria rivista online, replica ad una richiesta di chiarimenti di una società sportiva dilettantistica, sulla mancata presentazione del modello EAS nei termini.

In particolare, la società sportiva chiedeva se non avendo presentato il modello EAS entro il 30 novembre 2022, termine per avvalersi della remissione in bonis, presentandolo a dicembre posso ugualmente continuare a beneficiare delle agevolazioni correlate all'invio del modello. 

Ricordiamo che cosa è il modello EAS e leggiamo il chiarimento delle Entrate sulla omessa presentazione.

Modello EAS: che cosa è?

L'articolo 30, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con mo[1]dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del TUIR  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono imponibili a condizione che:

Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas", deve essere inviato, in via telematica - direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. 

Inoltre, esso deve esere nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati. In questo caso la scadenza è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Infine, in caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Scarica qui il Modello EAS

Scarica qui le istruzioni

Modello EAS: omesso invio nei termini

Le Entrate con risposta del 14 dicembre replicano che le conseguenze derivanti dalla tardiva presentazione del modello EAS sono state illustrate dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n 18/20218

In particolare, viene precisato che, nel caso in cui il modello venga trasmesso,

 l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo con riferimento all’attività realizzata precedentemente alla data di presentazione dello stesso modello.

In tale situazione, le agevolazioni saranno applicabili, a condizione che ricorrano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, alle operazioni compiute successivamente alla presentazione del modello EAS, anche se ricadenti nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione. 

Restano escluse, quindi, le operazioni compiute prima della presentazione del modello, comprese quelle che ricadono nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione.

Fonte: Fisco e Tasse



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