Con la Risposta a interpello n 581 del 5 dicembre le Entrate rispondono a dubbi relativi alla mancata comunicazione per l'opzione dello sconto in fattura.
In particolare, due proprietari di un immobile, in relazione delle spese di efficientamento energetico, hanno optato per lo sconto in fattura ma non hanno potuto inviare, nei termini previsti, la comunicazione all’Agenzia a causa di un errore nei presupposti della stessa opzione.
Il professionista incaricato dal prestatore rilevava la mancanza dell'asseverazione attestante il rispetto dei requisiti e di conseguenza si trovava nell'impossibilità di rilasciare il visto di conformità. Tra le parti è intercorso un accordo per rilasciare l’asseverazione solo a lavori conclusi.
Gli istanti domandano all'Agenzia come provvedere per sanare l'inadempienza.
L'Agenzia ricorda che in merito alla imputazione delle spese, nel caso di sconto e cessione del credito, è necessario fare riferimento a quelle effettivamente pagate.
Le due opzioni, inoltre, si ritengono perfezionate solo in presenza del visto di conformità che attesta l’esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e dell’asseverazione che attesta la congruità delle spese detraibili, da richiedere a cura del contribuente.
Inoltre, la fattura delle spese scontate deve indicare espressamente la dicitura ''sconto in fattura'', mentre per entrambe le opzioni è necessario inviare l’apposita comunicazione entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, termine che per l’anno 2022 ricordiamo è stato prorogato al 29 aprile.
Con il Provvedimento del 3 febbraio 2022 della stessa agenzia è stato chiarito che l’omesso o errato invio della comunicazione rende l'opzione inefficace.
Tutto ciò premesso, rispondendo agli istanti, l’Agenzia, ritiene che per sanare l’anomalia, il prestatore dovrà integrare la fattura ordinaria con un documento extra fiscale, dando prova del mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto in fattura non andato a buon fine a causa del invio fuori dai termini della comunicazione alle Entrate, e rilevare il ''quantum'' da saldare.
Viene precisato che gli istanti nel caso di specie, potranno effettuare il saldo nel 2022 e fruire della detrazione o optare per la cessione del credito allo stesso fornitore o a terzi, al più tardi entro il 23 marzo, data di vigenza dell’agevolazione.
Infine, viene precisato che gli istanti potranno fruire del Superbonus solo per gli interventi trainati in quanto la fattura del 2021 contiene sia le spese riferite agli interventi trainanti che a quelli trainati, e che la spesa dei lavori trainati verrà pagata dopo la chiusura dei lavori trainanti avvenuta a giugno del 2022.
Per i lavori trainati gli istanti potranno accedere alle detrazioni e cedere il relativo credito sulla base delle altre misure agevolative sulle detrazioni edilizie.
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