La legge di bilancio 197 2022 ha previsto lo stanziamento di 250 milioni di euro per rifinanziare nel 2023 gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta di 5 interventi straordinari in settori specifici, senza la distribuzione generalizzata e massiva resasi necessaria negli anni scorsi per l'emergenza Covid.
Ieri 16 gennaio INPS ha diffuso le istruzioni operative in un riepilogo delle novità per il 2023 , ricomprendendo anche le misure strutturali e altre proroghe, con la circolare 4 2023,
Vediamo di seguito maggiori dettagli
Cassa integrazione legge di bilancio 2023
- Si stanziano 70 milioni di euro per i piani di recupero occupazionale previsti dal Dlgs 148 del 2015 (articolo 44) a beneficio delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa. Sarà un decreto del ministero del Lavoro che ripartirà le risorse tra le Regioni . Si ricorda che la CIGS o la mobilità in deroga possono essere concessi per un massimo di 12 mesi. Inps in merito preannuncia un messaggio di istruzioni dopo l'emanazione del decreto.
- Un secondo intervento aggiunge 50 milioni per la proroga 2023 della CIGS per crisi aziendale, prevista dal decreto legge 109 del 2018 (articolo 44) Previo accordo in sede ministeriale per casi di esubero di personale per cessione dell'attività o interventi di reindustrializzazione si possono avere 12 mesi complessivi di CIGS. Sull'applicazione la circolare 4 richiama la circolare del minsitero del lavoro n. 15-2018 e il messaggio 4265 2018.
- Il terzo intervento della manovra, per 90 milioni, prevede la proroga del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (articolo 1 bis del decreto legge 243 del 2016), possibile anche per formazione professionale collegata alla gestione delle bonifiche.
- Altri 30 milioni di euro per l’anno 2023 sono destinati a rifinanziare l'indennita omnicomprensiva per il fermo pesca , ancora fissata in 30 euro al giorno/uomo.
- 10 milioni sono destinati a finanziare le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center. Sul punto INPS richiama il messaggio di istruzioni n. 1495 del 4 aprile 2022.
- Previsti anche la proroga dell’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti da imprese del territorio di Savona per la frana di novembre 2019. In merito si deve fare riferimento al messaggio INPS 4166-2022
Altri interventi di integrazione salariale in vigore (Legge di bilancio 2022 - Milleproroghe)
- Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di un milione di euro annuale. La norma è contenuta nella legge di bilancio 2021 L. 178 2020 ed è in vigore fino al 2023. Sul punto si richiamano le istruzioni del messaggio 2679 del 12 luglio 2019.
- Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi fino al 2024 con possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica (articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 legge di Bilancio 2022). Le istruzioni operative sono contenute nel messaggio n. 1825 del 30 aprile 2018.
- Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica (articolo 44, comma 11-ter, del D.lgs n. 148/2015) durata massima di 52 settimane fruibili dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. In merito si veda la circolare 18 2022 e il messaggio 1459 2022
- il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e di assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 44, commi 11-quinquies e 11-sexies, del D.lgs n. 148/2015 non trova più applicazione con riferimento a periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2023.
- a seguito della proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali apportata dal comma 3 dell’articolo 9 del decreto Milleproroghe 198 2022 i i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle indicazioni amministrative in uso al 31 dicembre 2022 (cfr. il paragrafo 5.1 della circolare n. 18/2022) Gli aspetti contributivi relativi alle novità del 2023 saranno illustrati con specifico successivo messaggio.
- Sempre per le modifiche del Milleproroghe è stato prorogato il termine per le domande di accesso alle prestazioni di integrazione salariale del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e che possono essere anticipate ai lavoratori direttamente dalle aziende e da queste ultime recuperate secondo le norme per il conguaglio In merito l'istituto si riserva di fornire nuove istruzioni con un uno specifico messaggio.