Con Provvedimento n 439455 del 29 novembre ma pubblicato dall'Agenzia il giorno 30, si rende disponibile il nuovo modello di avviso di intimazione, ai sensi dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Le Entrate provvedono a sostituire il riferimento alle Commissioni tributarie contenuto nel modello di avviso di intimazione con l’attuale denominazione di Corti di giustizia tributaria nonché ad adeguare il logo dell’agente della riscossione.
Si ricorda che l’art. 50, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che l’espropriazione forzata, se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla data della predetta notifica.
L’art. 29, comma 1, lett. e), del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che la notifica del suddetto avviso venga effettuata anche nel caso di mancato avvio dell’espropriazione forzata entro un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento e degli atti successivi emessi dall’Agenzia delle entrate a sensi del citato art. 29, comma 1, lett. a), del DL n. 78 del 2010.
La notifica dell’avviso di intimazione è parimenti prevista dall’art. 9, comma 3 ter, DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con riguardo agli atti emessi dall’Agenzia delle dogane ai sensi del menzionato art. 9, comma 3 bis, DL 2 marzo 2012, n. 16.
L’avviso di intimazione può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri dell’atto innanzi all’autorità giurisdizionale competente per l’atto indicato nell’avviso e di cui si intima l’adempimento.
Si sottolinea che la Legge 31 agosto 2022, n.130, ha riformato l’ordinamento della giustizia tributaria introducendo, tra l’altro, la nuova denominazione delle commissioni tributarie con effetto a decorrere dal 16 settembre 2022.
In particolare, l’art. 1, comma a) della citata legge 130 del 2022 ha modificato l’art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante l’“Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.”
L’attuale formulazione dell’art. 1 dispone pertanto che “Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.”
Con il provvedimento in oggetto è approvato il modello di avviso di intimazione di cui all’allegato 1 che sostituisce il modello di cui all’allegato 1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 febbraio 2015.
Sulle novità della riforma del processo tributario La riforma del processo tributario 2022: cosa cambia
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