News Pubblicata il 02/12/2022

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Procedimento di nullità e decadenza marchi: le regole nel Decreto n 180 del MISE

di Redazione Fisco e Tasse

In GU n 279 del 29.11 le regole per il procedimento di nullità o decadenza dei marchi



Il prossimo 29 dicembre 2022 entra in vigore il Decreto 19 luglio 2022, n. 180 del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in GU 279 del 29 novembre 2022 con le modifiche al decreto di attuazione del codice della proprietà industriale ai fini della disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi. Si detta la disciplina relativa all’istanza di decadenza, nullità o trasferimento. 

In particolare, viene previsto che i soggetti legittimati possono presentare istanza all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della nullità, della decadenza, ovvero di entrambe, di un marchio d'impresa registrato in corso di validità.

Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullità o decadenza saranno decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza.

Istanza di nullità o decadenza marchi: cose contiene

L'istanza deve contenere:

Inoltre, per un marchio o diritto anteriore l'istanza deve contenere:

L'Ufficio procede all'esame della ricevibilità ed ammissibilità dell'istanza, accertato il pagamento dei diritti di deposito la cui copia di versamento deve essere allegata alla presentazione.

Successivamente lo stesso ufficio ricevente comunica alle parti l'avvio del procedimento, trasmettendo loro l'istanza di decadenza o nullità e avvisandole della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi, decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile più volte fino a un anno, su istanza congiunta delle parti.

In assenza di accordo l'Ufficio assegna al titolare del marchio contestato un termine di sessanta giorni per il deposito delle proprie deduzioni.

Decorso il termine assegnato:

a) se il titolare del marchio contestato presenta le deduzioni e l'eventuale richiesta di prova d'uso, l'Ufficio le trasmette all'istante, assegnando un termine di sessanta giorni per replicare. Alla scadenza del termine concesso, l'Ufficio assegna al titolare del marchio ulteriore termine di sessanta giorni per controdeduzioni. La richiesta di prova dell'uso del marchio anteriore è sempre soggetta alla verifica di ammissibilità;

b) se il titolare del marchio non presenta deduzioni, l'Ufficio procede alla decisione.

Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullità o decadenza saranno decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza.

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Fonte: Fisco e Tasse



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