Il DDL di bilancio 2023 in bozza, con l'art 37 sinteticamente prevede obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line di determinati beni, presenti nel territorio dello Stato.
Al fine di apprestare misure di contrasto alle frodi IVA, si impongono obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line ai consumatori finali di determinati beni successivamente individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che siano presenti nel territorio dello Stato.
Come specificato dalle note di lettura al DDL, la disposizione intende prevedere misure di contrasto alle frodi IVA nel settore delle vendite on line nei confronti di consumatori finali di determinati beni presenti nel territorio dello Stato, quali:
A tal fine si prevedono obblighi comunicativi relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma che facilita la vendita.
Sostanzialmente si dovrebbe prevedere a carico dei gestori suddetti uno specifico adempimento che somiglia a quanto già previsto per le annualità 2019 e 2020 e sino alle operazioni realizzate al 30 giugno 2021, dagli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che con piattaforme elettroniche, hanno reso possibile la vendita a distanza di beni importati o presenti nella unione europea
Questo obbligo però, si ricorda, è venuto meno a partire dal 1° luglio 2021 con il recepimento del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi (Direttiva (UE) 2017/2455).
Si attende la versione definitiva dell'articolo per delineare il nuovo adempimento previsto per l'e-commerce.
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