La legge di bilancio 2023 ha ampliato l'accesso delle aziende alla possibilità di utilizzo del contratto telematico (gli ex voucher lavoro) per il lavoro occasionale (legge 197-2022. Qui il testo).
L'INPS ha pubblicato la prima circolare di istruzioni 6-2023 riguardante le prestazioni occasionali modificate, con eccezione del settore agricolo , oggetto di un successivo documento.
Con il decreto lavoro 48 2023 è stato ulteriormente allargato il campo di azione dei datori di lavoro ai settori fiere, term,e congressi e parchi di divertimento.
Vediamo nei paragrafi seguenti tutte le novità.
Il testo di legge , all'art. 1 commi 342-354 apporta importanti modifiche all'art 24 bis del dl 50 2017 che ha istituito il Libretto Famiglia per i privati e il Contratto di prestazione occasionale /Presto (per le aziende)
Le novità sono le seguenti :
ATTENZIONE INPS precisa nella circolare 6 che visto il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura, le stesse potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.
Per l'agricoltura si prevedeva come detto un regime sperimentale valido per il 2023 e 2024 che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore, appartenente a specifiche categorie, con precisi obblighi amministrativi ( messi a punto da un decreto ministeriale e dall'INPS )
In particolare:
In caso di superamento del limite di 45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato con sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione da parte di soggetti non autorizzati o di mancata comunicazione al centro per l’impiego (a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore).
Vedi ulteriori dettagli in Lavoro occasionale in agricoltura istruzioni aggiornate
il decreto Lavoro (Dl 48/2023) come detto amplia ancora l’uso dei voucher in alcuni settori produttivi.
In particolare con l'articolo 37 , l'utilizzo per ciascun utilizzatore è ammesso fino a 15mila euro all’anno di compensi complessivi verso tutti i prestatori per i datori di lavoro operanti nei seguenti ambiti:
Sempre per i settori sopracitati cade il limite di utilizzo per aziende con oltre 10 dipendenti, sostituito dal limite di 25 dipendenti assunti a tempo indeterminato.
La novità riguarda una platea abbastanza ridotta ma è stata contestata dalle organizzazioni sindacali perché sembra dettata alla necessità di rispondere a sollecitazioni di singoli comparti e comunque aperta a una deregulation che mette in pericolo i contratti stagionali che offrono maggiori tutele ai lavoratori. Da segnalare a margine la definizione fuorviante della denominazione dell'articolo 37 "Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale " che invece non riguarda il settore turistico propriamente detto.
Le istruzioni operative dall'INPS sono giunte con la circolare 75 del 3 agosto 2023
Viene specificato che a tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati:
Si ricorda che, in ogni caso, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi (cfr. la lettera d) del comma 14 dell’art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017).
La circolare specifica le modalità di determinazione dei limiti dimensionali ed economici per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e riepiloga che :
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Per i profili sanzionatori rinvia a quanto descritto al paragrafo 9 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 8 della circolare n. 103/2018.
Per effetto dell’entrata in vigore della novella normativa di cui all’articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, il servizio dell’Istituto “Contratto di prestazione occasionale” è stato implementato con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”, e disponibile a decorrere dal 9 agosto 2023.
Nel caso in cui l’utilizzatore sia già registrato nel servizio “Contratto di prestazione occasionale”,
AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 2024
INPS ha comunicato che da luglio 2024 la comunicazione e modifica dei dati relativi a posta elettronica e recapito per SMS può essere effettuatata solo tramite piattaforma MIYINPS
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