I buoni acquisto erogati a titolo gratuito ai dipendenti come premio per il loro rendimento in azienda sono esenti IVA . Lo ha afffermato nella sentenza C-607/20 del 17 novembre 2022 la Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Nella motivazione in estrema sintesi si afferma che l’attribuzione dei buoni nell’ambito di un programma di incentivo ai dipendenti piu meritevoli “è volta a incrementare il rendimento e, quindi, al buon funzionamento e alla redditività dell’impresa”. Essendo effettuata per finalita NON estranee a quelle dell'impresa la prestazione non rientra nell'ambito applicativo dell'IVA.
La domanda di pronuncia era stata posta da una società appartenente a un gruppo multinazionale, attiva nel Regno Unito e verteva sull’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/C sull’Iva che prevede:
“sono assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso le operazioni seguenti:
L'amministrazione tributaria inglese aveva notificato alla società un accertamento fiscale ai fini dell’Iva non dichiarata sul valore di buoni acquisto offerti ai dipendenti, nell’ambito di un programma di riconoscimento dei meriti ai dipendenti piu efficienti, che comprendeva, in ordine di valore decrescente:
L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva impedisce che un soggetto passivo che abbia potuto detrarre l’Iva sull’acquisto di un bene destinato alla propria impresa possa sottrarsi al versamento dell'imposta utilizzando il bene per il proprio uso privato o per l’uso del suo personale
Si trattava quindi di stabilitre se la prestazione di offrire ai propri dipendenti buoni acquisto per premiarne l'efficenza costiuisca una prestazione correlata ad usi privati oppure aziendali
La Corte osserva che prendendo in considerazione solo l’utilizzo che ne viene fatto, si dovrebbe ritenere che i buoni acquisto rispondano ad un uso privato dei dipendenti.
Viene però anche sottolineato che l'erogazione dei buoni premio non avviene in funzione di tale uso ma sulla base di criteri correlati alle prestazioni de lavoratori in azienda , e con valori direttamente proporzionale tra loro. Questo in quanto il programma ha la finalità di incentivare il buon rendimento dei lavoratori e di conseguenza la redditività dell’impresa.In questo senso il vantaggio per l'impresa è preponderante rispetto a quello dei lavoratori.
La corte conclude quindi che la prestazione di servizi non è effettuata per fini estranei all’impresa e, quindi, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Iva che prescrive l'applicabilità dell'imposta
Nella conclusione la sentenza afferma infatti che "l’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione una prestazione di servizi consistente, per un’impresa, nell’offrire buoni acquisto ai suoi dipendenti, nell’ambito di un programma da essa istituito, volto a gratificare e a premiare i dipendenti più meritevoli ed efficienti.
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