Se un datore di lavoro, durante le trattative per il rinnovo del contratto aziendale cessa di applicare il contratto integrativo in vigore in cui sia presente la clausola di ultrattività, opera una condotta antisindacale. Lo afferma la Corte di Cassazione, ribaltando le sentenze di merito nella pronuncia n. 33092 del 17 novembre 2022
Il ricorso era stato presentanto dalla organizzazione sindacale FILCAMS-CGIL di Ascoli Piceno ai sensi dell’art. 28, legge n. 300 del 1970, nei confronti di una società cooperativa della grande distribuzione . Si chiedeva di ar dichiarare il carattere antisindacale del comportamento tenuto dall'amministrazione che aveva nel periodo tra la disdetta (31.12.2015) del contratto collettivo integrativo aziendale del 26.7.2001 e la firma del nuovo contratto (16.6.2016), disapplicato il contratto del 2001, in violazione della clausola di ultravigenza presente nel contratto stesso; in tal modo delegittimando la stessa organizzazione sindacale rispetto ai lavoratori, privati del trattamento ivi previsto.
Il tribunale di Ascoli aveva respinto il ricorso per un vizio formale mentre la corte d'appello di Ancona ha respinto nel merito l’impugnazione .
Ha ritenuto infatti che il comportamento della società non fosse idoneo a ledere gli interessi dell'organizzazione e ad incidere sulle trattative in corso. Osservava infatti che il sindacato aveva regolarmente partecipato alla fase delle trattative, e liberamente scelto di non presenziare ad alcune sedute mentre il referendum svolto aveva dimostrato l’accoglimento da parte della maggioranza dei lavoratori del nuovo contratto integrativo aziendale.
La corte territoriale ha anche osservato che la mancata applicazione del contratto collettivo integrativo disdettato, avrebbe potuto essere oggetto di ricorso da parte dei singoli lavoratori.
In sede di Cassazione invece la conclusione è stata ribaltata.
Va ricordato che la clausola di ultrattività o di ultravigenza consiste nella previsione che i collettivi aziendali alla scadenza restino in vigore fino alla conclusione di un contratto di rinnovo. Tale clausola era presente nel contratto aziendale della parte in causa
I giudici di legittimità per prima cosa affermano che per l’autonomia contrattuale delle parti nulla vieta di inserire clausole che prevedano la perdurante vigenza del contratto fino alla stipulazione di un nuovo accordo anche con scadenza indeterminata
Sul punto contestato di condotta antisindacale inoltre la Cassazione ribadisce che in presenza di una clausola di ultrattività la violazione da parte del datore di lavoro integra una condotta antisindacale perche dequalifica l'azione dell'organizzazione anche se questa contrinua le trattative.
Viene inoltre ricordato, rispetto all'affermazione della Corte di appello sulla possibile azione individuale dei lavoratori, che per consolidata giurisprudenza, il comportamento antisindacale non viene meno in caso di azione individuale dei lavoratori perche le due azioni sono del tutto autonome e distinte.
La Corte richiama infine una precedente sentenza (Cass. n. 21537 del 2019 ) in cui si afferma la rilevanza ai fini della condotta antisindacale della “illegittimità della disdetta unilaterale del contratto applicato da parte del datore prima della sua scadenza” ed ha ribadito che" nessun principio o norma dell'ordinamento induce a ritenere consentita l'applicazione di un nuovo CCNL prima della prevista scadenza di quello in corso di applicazione, che le parti si sono impegnate a rispettare”.
La sentenza della Corte di merito viene quindi cassata e rinviata per un nuovo giudizio..
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