Il Fondo nuove competenze è un fondo di finanziamento nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19, che permette alle imprese di innovare l'organizzazione della produzione adeguando le competenze dei lavoratori, durante l’orario di lavoro, ma limitando i costi.
Le ore di stipendio del personale in formazione e i relativi contributi previdenziali , infatti, sono a carico del Fondo, che è stato istituito dal decreto Rilancio (n. 34/2020) e rifinanziato dal Decreto Agosto (n.104/2020) oltre che dal Fondo sociale europeo.
Il Fondo è stato prorogato dal decreto Milleproroghe N. 198 2022 anche per il 2023.
Di seguito ricordiamo i principali aspetti per l'utilizzo del Fondo nuove competenze e le novità 2023. In fondo all'articolo allegati i documenti normativi.
Si ricorda che il FNC prevede, nello specifico, la possibilità di ottenere il finanziamento a fondo perduto da ANPAL per:
dei lavoratori occupati in percorsi formativi adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa .
Per ottenere il finanziamento dei progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi .
Tali accordi devono illustrare quali sono i fabbisogni di nuove competenze , specificando in particolare se
I corsi di formazione previsti dagli accordi possono essere erogati :
Anpal valuta le richieste in collaborazione con le Regioni interessate che terranno conto della contestuale programmazione dei propri progetti Sulla base del numero di domande accolte viene stabilito l’importo massimo riconoscibile.
L'Avviso ANPAL 345 2022 in attuazione del decreto del Ministero del lavoro (pubblicato il 3 novembre 2022) ha rifinanziato e modificato parzialmente le modalità di partecipazione al programma "Fondo Nuove Competenze"
In fondo all'articolo sono disponibili gli allegati al bando.
Le principali novità, rispetto al precedente avviso, sono due:
L'avviso fissava le seguenti scadenze:
poi prorogate al 27 marzo 2023.
Resta fermo che:
Il decreto commissariale ha precisato che il datore di lavoro deve scegliere al momento della presentazione della domanda se vuole svolgere la formazione:
Le Faq aggiornate il 12 dicembre 2022 (QUI il testo) precisavano le modalità di realizzazione dei percorsi formativi.
Attenzione: in una faq si precisa che «non sono previste proroghe, per alcun motivo, né per l’erogazione della formazione né per l’invio saldo».
La modifica è dunque un ulteriore vincolo temporale nella realizzazione dei percorsi formativi, di cui è poco chiara la motivazione.
La seconda modifica chiarisce invece precisa che i datori di lavoro aderenti devono rivolgersi al proprio fondo interprofessionale anche se c’è una copertura parziale dei costi, purché l'attività formativa sia realizzata secondo le regole del Fondo Nuove Competenze, mentre i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi interprofessionali possono avvalersi di altre società terze.
Altre Faq chiariscono che:
Con la nota del 6 aprile 2023 ANPAL ricorda che le Linee guida adottate con decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 richiederebbero che le attestazioni siano "prodotte dall’ente titolato nazionale o regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato con il concorso dell’ente titolato nazionale o regionale medesimo”. Posto però che alcune Regioni non hanno ancora definito l’elenco degli Enti titolati , le imprese possono fare ricorso agli Enti regionali accreditati alla formazione, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli Enti titolati a livello nazionale.
Con una faq pubblicata il 22 maggio 2023 ANPAL ribadisce che i progetti formativi di norma sono finanziati dal fondo paritetico interprofessionale a cui l'azienda aderisce e «il datore di lavoro iscritto ai fondi non può quindi discrezionalmente scegliere di partecipare al Fnc senza il ricorso al proprio fondo».
Sono stati pubblicati sul sito ANPAL nella pagina dedicata all'Avviso Fondo nuove competenze - seconda edizione anche i seguenti documenti:
- nota n. 11790 del 7 agosto 2023 , contenente le istruzioni operative per la redazione dell’attestazione delle competenze.
- comunicato n. 11795 del 7 agosto 2023 in cui ANPAL ribadisce l'impossibilità di accogliere le richieste di proroga del termine di 150 giorni per lo svolgimento dei percorsi formativi, in quanto le tempistiche sono state definite per consentire di effettuare, per il tramite di INPS, i pagamenti entro la suddetta data, pena l’impossibilità di rendicontare le relative spese e ottenerne il rimborso dalla Commissione europea.
ANPAL chiarisce che l’eventuale parziale realizzazione delle attività programmate, nel rispetto requisiti previsti e in presenza dell’attestazione delle competenze, non pregiudica il diritto al rimborso del costo del lavoro relativo ai dipendenti impegnati nella formazione.
AGGIORNAMENTO 6 SETTEMBRE 2023
Con il comunicato del 4 settembre 2023, l’Agenzia precisa che pur nell'impossibilità di concedere proroghe , è consentita la realizzazione dei progetti formativi e per la presentazione dell’istanza di saldo ad ANPAL con le seguenti scadenze:
AGGIORNAMENTO 5 OTTOBRE 2023
Sono state pubblicate nuove FAQ in merito alle modalità di redazione delle attestazioni relative ai percorsi formativi ( in materia di : Firma del dipendente, Codici ATECO, Atlante del lavoro per corsi non finanziati da Fondi interprofessionali) . Qui il testo integrale
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