Il 27 ottobre scorso è stato firmato da CONFARTIGIANATO Imprese di pulizia, CNA Costruzioni - CNA Imprese di pulizia, CASARTIGIANI, CLAAI, FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTRASPORTI - UIL, l' accordo per il rinnovo del CCNL 18 settembre 2014 per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, scaduto il 31 dicembre 2016.
Le modifiche al CCNL decorrono dalla data di sottoscrizione (salvo diverse decorrenze specificamente previste) e saranno in vigore fino al 31 dicembre 2024, sia per la parte economica che per gli altri istituti contrattuali.
Il testo passa ora al vaglio delle assemblee dei lavoratori per l'approvazione definitiva e la pubblicazione.
Sono stati concordati :
AUMENTO RETRIBUTIVO a regime per il 5° livello pari a 120,00 euro mensili, da riparametrare per gli altri livelli ed erogare in 4 tranches:
ELEMENTO DISTINTO E AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EDAR) solo per i lavoratori forza alla data dell'accordo (27 ottobre 2022), a copertura del vuoto temporale contrattuale , è prevista la corresponsione di un importo mensile pari a 15,00 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 1° novembre 2022, da riporporzionare per i contratti part time e apprendistato e non frazionabile su base oraria
INDENNITÀ' SPECIALE : previsto infine l'importo mensile a titolo di indennità speciale, non utile ai fini della 13a mensilità, per il 5° livello, nella misura:
CONGEDI PATERNITA'PARENTALI L'accordo precepisce i contenuti del D.LGS 105 2022 sul congedo obbligatorio di 10 giorni del padre e l'ampliamento dei congedi parentali.
CONGEDO MATRIMONIALE: il diritto a 15 giorni di congedo retribuito è riconosciuto anche in caso di unione civile
CONGEDI PER VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
Alla lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere (art. 24 del D.Lgs n. 80/2015) viene riconosciuto il congedo retribuitoper un periodo massimo di 90 giorni lavorativi (esteso per ulteriori 90 giorni non retribuiti). Salvo casi di oggettiva impossibilità, va dato al datore di lavoro un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni, allegando la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di protezione.
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
La disciplina viene aggiornata, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs n. 81/2015 (artt. 19-29) come modificato dal c.d. Decreto Dignità (DL n. 87/2018 . A seconda del numero di dipendenti a tempo indeterminato presenti dell'impresa, l'assunzione di lavoratori a tempo determinato deve rispettare i seguenti limiti
La durata non può superare i 12 mesi.
Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di una delle causali previste dalla legge.
SANZIONI DISCIPLINARI ASSENZE INGIUSTIFICATE:
è previsto il licenziamento senza preavviso, con indennità di fine rapporto e penale, per i lavoratori che non si presentino per 10 giorni continuativi dall'ultimo giorno di presenza, senza giustificazione. In tali casi il datore di lavoro trattiene come penale una somma pari all'indennità sostitutiva del preavviso dovuta per il licenziamento.
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