Con Risposta a interpello n 553 del 7 novembre 2022 le Entrate forniscono chiarimenti su auto aziendali con uso esclusivo.
In particolare, nel caso di specie l'Agenzia concorda con la soluzione interpretativa dell'Istante che sostiene che
possa applicarsi la totale deducibilità dei costi ai sensi dell'art 164 lett a) del TUIR.
Il regime fiscale degli autoveicoli utilizzati in modo esclusivo per l'esercizio di imprese, arti e professioni prevede che le spese sostenute per tali mezzi potranno essere interamente deducibili ai fini delle imposte dirette a certe condizioni.
Le Entrate nel concordare con l'istante, hanno richiamato vari documenti di prassi nei quali si è trattato il tema della strumentalità esclusiva dei veicoli che ricorre quando:
Ricordiamo il contenuto dell'art 164 lett. a) del Tuir qui di interesse:
"Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) delcomma 1 dell'art 54 del del DLgs 30 aprile 1992 n 285 ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa"