Con Risoluzione n 64 del 3 novembre viene istituito il codice tributo per l'utilizzo in F24 del credito di imposta per le reti di imprese agricole per il potenziamento dell'e-commerce.
Ricordiamo che il comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, di un credito d’imposta alle reti di imprese agricole e agroalimentari anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino»
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, prevedendo che:
a) ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento n 406604 del 2 novembre del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ossia il 100%;
b) il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra e perciò da oggi 3 novembre;
c) ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
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