Con la Circolare 33/E/2022, le Entrate hanno dettato istruzioni per poter correggere gli errori formali e sostanziali commessi nella predisposizione delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura relativi ai bonus edilizi, opzione prevista dall’articolo 121 del Dl 34/2020.
L’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di:
possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.
In particolare, viene specificato che in caso di errori formali, quali ad esempio,
si può correggere inviando una Pec all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it
corredata di una nota in cui si evidenzia puntualmente l’errore formale commesso, senza bisogno di inviare altra comunicazione.
Attenzione al fatto che l’agenzia delle Entrate effettuerà un controllo su ognuna delle Pec ricevute e riscontrerà la corrispondenza dei dati e dei sottoscrittori delle istanze e dei modelli trasmessi, anche con verifica dei documenti di identità allegati e, soltanto in caso di rispondenza di dati e documenti, procederà con la lavorazione della richiesta.
In caso di errori sostanziali contenuti nella comunicazione di opzione, ossia errori che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto quali:
è necessario trasmettere l’apposito modello di annullamento allegato alla circolare 33/E/2022 sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità), in modo tale che venga annullata completamente la comunicazione di opzione già trasmessa, che potrà, oppure no, essere nuovamente inviata con i dati corretti.
Attenzione perciò al fatto che se manca il consenso (firma) di una delle parti l’Amministrazione finanziaria non potrà procedere all’annullamento della comunicazione.
Il beneficiario della detrazione può inviare una nuova Comunicazione con le consuete modalità, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa.
Nei casi in cui il beneficiario della detrazione abbia già provveduto a inviare la Comunicazione corretta, è comunque necessario richiedere all’Agenzia, l’annullamento dell’accettazione della cessione errata.
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