Con risposta a interpello n 534 del 31 ottobre 2022 le Entrate forniscono chiarimenti sul riallineamento gratuito per i settori alberghiero e termale.
In particolare, in merito alla revoca dell'opzione per il riallineamento oneroso e adesione al regime gratuito (articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23) la Società chiede chiarimenti sulle modalità operative dato che in base alla lettura definita dalla Circolare n. 6/E, l'Agenzia ha ritenuto, contrariamente a prima, che nel caso di immobile a destinazione alberghiera di proprietà di una società, ma gestito da altra società, cui è concesso in locazione, è consentita la rivalutazione ovvero il riallineamento gratuito ex art.6-bis, D.L. n. 23/2020.
Ora, con la risposta a interpello limitatamente ai beni per i quali la Società non intenda revocare l'opzione, va evidenziato che il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 370046 del 29 settembre 2022 detta specifiche indicazioni operative. (in proposito leggi Revoca rivalutazione per gli alberghi: le regole da seguire)
Ai soggetti che, alla data di pubblicazione del Provvedimento, abbiano perfezionato l'opzione per detti regimi, in tutto o in parte, pur possedendo i requisiti per aderire alla rivalutazione e/o al riallineamento per i settori alberghiero e termale, si riconosce mediante una dichiarazione integrativa da presentarsi entro e non oltre 60 giorni:
A tal fine la dichiarazione integrativa, completa di tutte le sue parti, dovrà contenere i dati richiesti dagli articoli 7, comma 2, e 8, comma 5, del Provvedimento, attinenti rispettivamente:
Secondo quanto disposto dal comma 4 del citato articolo 7 del provvedimento, nella dichiarazione integrativa «i soggetti interessati chiedono, per l'intero, alternativamente il rimborso ovvero l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997» dell'importo «dell'imposta sostitutiva che risulta a credito per effetto dell'esercizio della revoca dei regimi».
Se, come nel caso prospettato, la revoca è solo parziale, si dispone che «I soggetti che hanno provveduto al versamento parziale delle imposte sostitutive riducono in parte uguali i versamenti delle rate ancora dovute per effetto della revoca esercitata, in misura corrispondente all'eventuale eccedenza già versata».
Infine, sulla scorta dei chiarimenti resi nella circolare n. 6/E del 2022, per quanto attiene al calcolo degli ammortamenti, si consente - a prescindere dal relativo trattamento contabile - di determinare gli ammortamenti deducibili tenendo conto del valore riallineato già a partire dal periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2020.
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