Con Risposta a interpello n 531 del 28 ottobre 2022 le Entrate chiariscono quando matura il diritto al credito d'imposta per l'acquisto della "prima casa".
Nel caso di specie, si evidenzia che il diritto al credito d'imposta per riacquisito della prima casa matura con un secondo atto di acquisto poiché il precedente atto era in esenzione di imposta scaturendo ossia acquisito effettuato per un accordo di separazione tra coniugi.
L'istante fa presente
In esecuzione delle clausole dell'accordo di separazione, l'istante ha acquistato, la quota di proprietà del coniuge (50 per cento dell'abitazione coniugale).
Tale trasferimento è avvenuto in esenzione dall'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo cui "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, (...), sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".
L'istante riferisce inoltre che, nel 2022 ha firmato l'accettazione di una proposta di vendita dell'ex casa coniugale e che, successivamente, ha acquistato un'altra abitazione, fruendo nuovamente delle agevolazioni "prima casa", senza utilizzare il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in detrazione dall'imposta dovuta per tale atto.
In particolare, riferisce che per tale ultimo atto di acquisto, il notaio rogante non ha portato in detrazione alcun credito di imposta per l'acquisto della " prima casa", in quanto per l'ultimo atto (l'atto effettuato con la separazione) di acquisto non venne pagata alcuna imposta di registro in applicazione del citato articolo 19 della legge n. 74 del 1987.
Viene domandato di sapere "se l'atto in esecuzione di una clausola inserita nell'accordo di separazione, comporti la decadenza della detrazione del credito d'imposta di registro versata".
L'istante ritiene di aver diritto al credito e di poter portare in detrazione un credito di imposta pari al 50 per cento dell'imposta di registro versata con il primo atto di acquisto (pari alla sua quota parte), nella prossima dichiarazione dei redditi, da presentare nell'anno 2023.
Le entrate specificano che l'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede che "Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (...), è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso".
Come ribadito con la circolare 25 giugno 2021, n.7/E, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 55, della legge 28 dicembre 2015, n 208 alla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è possibile beneficiare del credito d'imposta in esame anche nell'ipotesi in cui il contribuente proceda all'acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell'immobile già posseduto (cfr. circolare 8 aprile 2016 n. 12/E).
Dalle norme e dalla prassi richiamate emerge, dunque, che il credito d'imposta spetta al contribuente che abbia acquistato un nuovo immobile con le agevolazioni "prima casa":
Riguardo all'utilizzo del credito d'imposta come chiarito già con circolare del 1° marzo 2001, n. 19/E, può essere fatto valere, tra l'altro, in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso (cfr. anche circolari 24 aprile 2015, n. 17/E; 20 aprile 2005, n. 15/E).
Inoltre, come precisato con la risoluzione 11 maggio 2004, n. 70/E, nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare del credito d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non è necessario dichiarare in atto tale volontà.
Pertanto, nel caso di specie si ritiene che l'istante maturi il diritto al credito d'imposta in esame con l'acquisto agevolato del secondo immobile, avvenuto nel 2022.
In particolare, l'atto con il quale è stata acquistata la quota del 50 per cento in esecuzione degli accordi di separazione, non configura un acquisto di un nuovo immobile.
Si precisa, in ogni caso, che l'istante deve effettivamente procedere all'alienazione della ex casa coniugale entro un anno dalla stipula dell'acquisto del secondo immobile, al fine di non decadere dall'agevolazione fruita per tale acquisto (comma 4-bis della nota II-bis, all'articolo 1 della Tariffa, parte prima), circostanza che comporterebbe, altresì, il recupero del credito d'imposta eventualmente utilizzato.
Si ricorda, infine, che il credito d'imposta spetta "... fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato", che nel caso di specie è quella versata dall'istante con il primo atto di acquisto effettuato con l'ex coniuge.
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