La Legge n. 228/2012 stabilisce che è possibile chiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella o in ogni altro atto notificato dall’ Agenzia delle entrate-Riscossione, se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:
Il contribuente che ritiene che la richiesta di pagamento presente nella cartella o nell'avviso appena ricevuti non sia dovuta può chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la situazione.
La domanda di sospensione va presentata:
La domanda di sospensione può essere presentata:
La domanda di sospensione va corredata con i seguenti documenti:
L'Agenzia della Riscossione, ricevuta l'istanza, si fa carico di trasmetterla all'ente e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione.
Attenzione al fatto che, in assenza di riscontro da parte dell'ente interessato entro 220 giorni, la legge prevede, in alcuni casi (prescrizione o decadenza intervenute prima della consegna del ruolo, provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore, pagamento effettuato prima della consegna del ruolo), che il debito venga annullato.
Se i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l'ente creditore informa del rigetto della richiesta e comunica all'Agenzia di riprendere le attività di riscossione.
Per gli atti NON notificati dall'agenzia della riscossione NON si può richiedere la sospensione.
Per esempio, per un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’INPS, ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori, ovvero per i solleciti di pagamento inviati dall’Agente della riscossione mediante posta ordinaria.
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