In data 16 gennaio 2023 le Entrate hanno aggiornato il modello della autodichiarazione aiuti di stato prevedendo la casella "Annullamento"
Viene specificato che:
a) nel modello, nel riquadro “DICHIARANTE” del frontespizio, accanto alla casella “Definizione agevolata” è inserita la casella “Annullamento”;
b) alla pagina 3 delle istruzioni, prima del paragrafo “COME SI COMPILA FRONTESPIZIO”, è inserito il seguente: “ANNULLAMENTO
Qualora si intenda annullare una Dichiarazione precedentemente trasmessa occorre presentare entro il 31 gennaio 2023 una nuova Dichiarazione nella quale va barrata l'apposita casella "Annullamento" nel frontespizio e vanno compilati unicamente i seguenti riquadri:
Se si intende annullare una Dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (si vedano le istruzioni al paragrafo precedente), occorre presentare entro tale termine di 60 giorni una nuova Dichiarazione compilata secondo le indicazioni sopra fornite e nella quale va barrata anche la casella "Definizione agevolata" nel frontespizio.”
Ricordiamo che in data 29 novembre 2022 veniva prorogato il termine per l'invio del modello dal 30 novembre al 31 gennaio 2023.
Inoltre, ricordiamo che in data 25 ottobre 2022 le Entrate con Provvedimento n 398976, a seguito delle numerose richieste degli operatori interessati dall'adempimento dell'invio dell'autodichiarazione degli aiuti di stato covid, hanno previsto un modello di autodichiarazione semplificato in sostituzione del precedente approvato con provvedimento del 27 aprile 2022.
Il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese devono inviare all’Agenzia delle Entrate attesta che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.
Se l’operatore economico si trova nella situazione più frequente, ossia se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo:
compilando l'apposita casella "ES" prevista nel modello semplificato è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
Attenzione al fatto che, se si sceglie questa opzione andrà sempre compilato il quadro RS della dichiarazione dei redditi.
Il nuovo modello, utilizzabile dal 27 ottobre in sostituzione del precedente, è facoltativo e resta ferma la possibilità di utilizzo della procedura ordinaria con l'esposizione degli aiuti nel quadro A della autodichiarazione.
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La dichiarazione aiuti di stato, che sia semplificata o con modalità ordinaria, va inviata dal 28 aprile 2022 al 31 gennaio 2023 (termine inizialmente previsto al 30 giugno, poi al 30 novembre) esclusivamente con modalità telematiche:
mediante:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
b) i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
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La dichiarazione semplificata riguarda la stragrande maggioranze dei clienti degli studi e consente una buona semplificazione dell'adempimento. Vediamo il perché.
Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A (sez. I e II) per nessuno dei quali intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e per i quali l’ammontare complessivo non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, pro tempore vigenti, (riportati nei punti A) e B) della dichiarazione sostitutiva), è possibile barrare la casella "ES" del frontespizio del modello e non compilare il successivo quadro A (ad esclusione dei righi relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti).
Attenzione al fatto che, in caso di compilazione della casella "ES" resta l'obbligo di compilare il prospetto "Aiuti di Stato" presente nei modelli REDDITI 2022, occorre dettagliare cioè nei quadri RS e RU della dichiarazione dei redditi, tutti gli aiuti ricevuti nel 2021. Gli aiuti 2022 verranno dettagliati nel 2023.
In tale ipotesi, non compilando il quadro A (ad esclusione dei righi relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti) non possono essere fornite le informazioni di cui ai campi 5 e 6 del predetto quadro.
Nel caso in cui sia stato già inviato il modello REDDITI 2022 senza l’indicazione nel prospetto "Aiuti di Stato" degli aiuti di cui sopra, occorre compilare il quadro A con le informazioni relative al settore e al codice attività (campi 5 e 6).
Qualora si intenda, comunque, avvalersi della modalità “semplificata” di compilazione della Dichiarazione, barrando la predetta casella "ES", è necessario presentare il modello REDDITI 2022 correttivo/integrativo riportando nel prospetto aiuti di Stato i predetti aiuti non indicati nel modello originario.