News Pubblicata il 28/10/2022

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Rivalutazione pensioni 2022: tabelle importi e istruzioni

di Redazione Fisco e Tasse

Riepilogo della rivalutazione delle pensioni e prestazioni assistenziali INPS e dei limiti di reddito: tasso finale 2021 +1,9 . Le istruzioni nella circolare INPS 120 2022





Con la circolare 120 2022 INPS comunica ufficialmente   i dati  definitivi 2022 per la perequazione degli importi e dei limiti di reddito per l'accesso alle prestazioni  previdenziali e assistenziali INPS  2022, rispetto al 2021.

Vengono fornite in allegato tutte le tabelle con tutti gli importi definitivi  delle prestazioni risultanti dal conguaglio sulla base dei seguenti valori:

Si ricorda che  quest'anno eccezionalmente il conguaglio viene anticipato a novembre  invece che gennaio 2023 per la norma prevista dal DL 115 2022  decreto Aiuti bis.  La misura  è stata dettata dalla intenzione di sostenere il potere di acquisto dei percettori di pensioni e trattamenti assistenziali  a fronte dell'impennata dell'inflazione in questi ultimi mesi.

Il conguaglio è pari allo 0,2% in quanto l'indice definitivo calcolato dall'ISTAT per il 2021 è pari all'1,9 % mentre quello provvisorio applicato  a gennaio era stato dell'1,7.

La circolare ricorda che le prestazioni interessate  sono quelle memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni, anche erogate da enti diversi dall’Inps.

Restano escluse invece:

L’attribuzione del conguaglio derivante dalla perequazione  come di consueto si applica con il meccanismo  progressivo previsto dalla legge 448/1998, ovvero:

a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

L’adeguamento sarà  quindi integrale (pari al differenziale dello 0,20%) per trattamenti pensionistici di importo complessivo non superiore a 2.062,32 euro mensili. 

In tema di limiti di reddito per la cumulabilita tra trattamenti ai superstiti e redditi  gli scaglioni sono ridefiniti come segue:

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Fonte: Inps



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