Sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2022 è stata pubblicata la delibera n. 10 del 18 ottobre 2022 del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, rubricata “Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2023”.
La quota va corrisposta dalle imprese iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori entro il 31 dicembre 2022.
Entro il 31 dicembre 2022, le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2022, devono corrispondere, per l'annualità 2023, la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma 2 lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
Il versamento della quota deve essere effettuato, attraverso la piattaforma PagoPA con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it - per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2023 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione «Pagamento quote» del portale albo:
La quota da versare per l'anno 2022 è stabilita nelle seguenti misure:
A | Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 2 a 5 | 5.16 |
B | Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 6 a 10 | 10,33 |
C | Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 11 a 50 | 25,82 |
D | Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 51 a 100 | 103,29 |
E | Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 101 a 200 | 258,23 |
F | Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli superiore a 200 | 516,46 |
A | Per ogni veicolo dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi | 5.16 |
B | Per ogni veicolo dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi | 7,75 |
C | Per ogni veicolo dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre i 26.000 chilogrammi | 10,33 |