Regime impatriati: agevolazione applicabile anche per il contribuente con cariche amministrative in aziende controllate dal precedente datore di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito con la Risposta ad interpello n. 524 del 25 ottobre 2022,in tema di regime degli impatriati 147-2017 sul caso di un dirigente di azienda che chiedeva se era possibile fruire del beneficio fiscale rientrando in italia ma mantenendo una carica amministrativa in una società controllata italiana all'interno del gruppo di cui in precedenza era CEO
L'Istante è un cittadino italiano, residente dal 1998 all'estero, dove lavora presso una società inglese a capo di un omonimo gruppo. con il ruolo di CEO dal 2015 e e ricopre anche cariche di amministratore di due controllate inglesi e della controllata italiana. A seguito del licenziamento dalla capogruppo il dirigente sta per rientrare in Italia assumendo un nuovo incarico presso la controllata italiana di cui è ancora amministratore.
Nell'interpello chiedeva se sia possibile per lui fruire del regime impatriati e in particolare se non costituisca causa ostativa :
Come anticipato la risposta della Agenzia delle Entrate è positiva.
Viene infatti ricordato che con riferimento al rientro in Italia di lavoratori dipendenti di datori esteri, con la circolare n. 33/E del 2020 è stato precisato che la norma non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato, quindi possono accedere i lavoratori di aziende con sede all'estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
Inoltre con la risoluzione n. 72/E del 26 settembre 2018, è stato precisato che l'autonomia dei rapporti contrattuali nell'ambito di un gruppo societario con diverse società ubicate ed operanti in Stati non esclude la possibilità di accedere al regime speciale per lavoratori impatriati,
Per il richiedente non è necessario dunque verificare se il trasferimento in Italia sia conseguenza della naturale scadenza del distacco e, quindi, in sostanziale continuità con la precedente posizione, ovvero sia determinato da altri elementi.
Non è rilevante neppure la circostanza che l'Istante mantenga la carica amministrativa assunta in costanza del suo precedente rapporto di lavoro con la Capogruppo inglese prima del trasferimento in Italia.
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