Con la circolare 119 del 25 ottobre 2022 INPS chiarisce le istruzioni operative per l'accesso agli interventi del Fondo di garanzia istituito in relazione ai finanziamenti di cui all’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni (c.d. anticipo TFS/TFR).
Si ricorda che si tratta delll’istituto dell’anticipo finanziario, da parte di banche o intermediari finanziari, delle indennità di fine servizio del pubblico impiego di importo fino a 45.000 euro, mediante cessione pro solvendo dei corrispondenti crediti . In merito l'INPS ha pbblicato la circolare n. 130/2020 per l’accesso a detto anticipo delle liquidazioni del TFS/TFR da parte delle banche e degli intermediari finanziari.
La norma prevedeva anche l’istituzione del Fondo di garanzia a copertura del rischio la cui gestione è affidata all’INPS. Con la circolare n. 131/2020 l’Istituto ha fornito le istruzioni sul rilascio della garanzia nei confronti degli Enti erogatori, nonché delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento .
Con la nuova circolare si chiariscono ulteriormente il funzionamento e l’attivazione della richiesta di garanzia, e modalità di comunicazione con le banche.
Con riferimento a ciascuna richiesta di anticipo TFS/TFR, a seguito del rilascio dell’attestato di garanzia ’INPS, il perfezionamento e l’efficacia della garanzia sono subordinati all’accertamento dei seguenti adempimenti previsti in capo alla banca:
ATTENZIONE qualora la banca non provveda a effettuare il pagamento della commissione richiesta la garanzia non è efficace e
Inoltre, la garanzia al Fondo non potrà operare qualora non risulti perfezionata, entro i termini sopra esposti, l’avvenuta comunicazione via PEC al gestore delle informazioni
La circolare ricorda a questo poposito che nelle more degli adeguamenti dei sistemi informativi che le comunicazioni tra l’Istituto e le banche avvengono attraverso i rispettivi indirizzi PEC : per l’INPS – Gestione Fondo di garanzia l’indirizzo anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it.
L'istituto chiarisce che il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata totale o parziale dell’anticipo TFS/TFR con oneri a proprio carico, facendone richiesta scritta al finanziatore.
La banca comunica al soggetto finanziato l’importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire, che lo stesso dovrà versare alla banca entro 30 giorni di calendario dalla data della comunicazione dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine, l’estinzione è inefficace.
Al riguardo, ai fini del perfezionamento di tale operazione è riconosciuto alla banca un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato all'importo rimborsato in anticipo in caso di estinzione, anche parziale, nella misura massima stabilita dall’Accordo quadro, dello 0,30% dell’importo rimborsato dal Richiedente. Tale indennizzo non può eccedere né i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata né la quota di interessi che sarebbe gravata sull’importo
L’indennizzo non è comunque dovuto qualora l’importo rimborsato anticipatamente dal richiedente sia inferiore a 10.000 euro.
Contestualmente all'estinzione dell'anticipo TFS/TFR, la banca deve darne comunicazione :
In ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle commissioni di accesso al Fondo originariamente versate da parte della banca.
La circolare ricorda infine che la garanzia dello Stato può essere attivata dalla banca in caso di inadempimento da parte del Fondo.
Trascorsi 60 giorni dall'inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia, la banca può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI, e all’Istituto.
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