News Pubblicata il 04/11/2022

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Immobili da costruire: polizza standard in vigore dal 5 novembre

di Redazione Fisco e Tasse

Modello di polizza standard per immobili da costruire: il costruttore, a pena di nullità, consegna al rogito la polizza indennitaria decennale



Dal 5 novembre entra in vigore il Decreto n 154 del 20 luglio 2022  quale regolamento recante contenuto e caratteristiche  della polizza di assicurazione e il relativo modello standard che il costruttore è obbligato a contrarre e a consegnare all'acquirente al momento del rogito a pena di nullità del contratto.

Attenzione al fatto che il decreto si applica alle polizze indennitarie decennali stipulate successivamente alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la facoltà per il contraente di richiedere l'adeguamento della polizza assicurativa già stipulata in conformità ai requisiti del presente decreto, con oneri a proprio carico.

Ricordiamo che il decreto n 154/2022 è stato pubblicato in GU n 247 del 21 ottobre.

In particolare, con l'art 1 si stabilisce che è approvato lo schema tipo di polizza indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente per l'assicurazione dell'immobile, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.
La polizza indennitaria decennale deve essere conforme allo schema tipo contenuto nell'«Allegato A - Schema  Tipo», al decreto. 

Le clausole previste nel modello standard di cui all'«Allegato A - Schema Tipo» costituiscono contenuto minimo della polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo  in senso più favorevole per il beneficiario.
Tenuto conto delle franchigie, delle limitazioni e delle condizioni, le parti determinano la somma assicurata e i massimali in modo tale da apprestare una garanzia a copertura  dei  rischi  e  dei danni di cui all'articolo. 1669 del codice civile e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005.
Attenzione al fatto che resta salvo il diritto dell'acquirente di agire in giudizio contro il costruttore, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, per il risarcimento  del residuo danno che risulti non coperto dall'indennizzo a causa del limite della somma assicurata per ciascuna partita nonché per effetto delle altre condizioni e limitazioni apposte nel contratto assicurativo tipo.
Ai fini di semplificazione delle procedure di attivazione della copertura assicurativa il contraente e l'assicuratore compilano e sottoscrivono la scheda tecnica contenuta nell'«Allegato B -  Scheda Tecnica», nonché l'attestazione di conformità della polizza assicurativa di cui all'«Allegato C - Attestazione di conformità»
All'atto del rogito il contraente presenta copia della polizza e copia dell'«Attestazione  di  Conformità». 

Si prevede che l'Assicuratore rilascia copia dell'«Attestazione  di  Conformità»  al notaio che ne fa richiesta. 

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Decreto MISE n 154/2022 Modello standard polizza costruzione immobili

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