News Pubblicata il 31/05/2023

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CCNL scuole materne FISM: Una tantum in arrivo a maggio

di Redazione Fisco e Tasse

Testo ufficiale e tabelle retributive del rinnovo 2021-2023 per scuole materne e servizi per l'infanzia FISM. Aumento di 80 euro entro settembre Una tantum e welfare



In arrivo la prima tranche dell'una tantum prevista  dal  rinnovo del contratto nazionale di lavoro del personale addetto ai servizi all’infanzia ed alle scuole dell’infanzia non statali FISM  del 1 marzo 2023 .

Si tratta di circa 95 euro  che andrà corrisposto con la retribuzione del mese di maggio 2023  proporzionata sulla base  dell'effettivo lavoro prestato  calcolando come  mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.

CCNL FISM aspetti economici 

Il rinnovo prevede dal punto di vista economico :

Piu in dettaglio :

  1.     euro 40,00 dal 1° settembre 2022;
  2.     euro 40,00 dal 1° settembre 2023.
  1.     euro 104,00 per il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2020;
  2.     euro 84,50 per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.

Di seguito riportiamo le tabelle complete relative agli aumenti  contrattuali  previsti e ai nuovi minimi 

CCNL Scuole materne FISM tabelle retributive

Livello

Aumento
 dal 1° settembre 2022

Aumento
 dal 1° settembre 2023

Totale

aumento

1

34,88

34,88

69,76

2

36,25

36,25

72,50

3

36,30

36,30

72,60

4

37,46

37,46

74,93

5

39,50

39,50

79,01

6

40,00

40,00

80,00

7

43,95

43,95

87,89

8

44,94

44,94

89,88



NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI


Livello

Minimi
 dal 31 dicembre 2018

Minimi
 dal 1° settembre 2022

Minimi
 dal 1° settembre 2023

1

1.312,06

1.346,94

1.381,82

2

1.363,46

1.399,71

1.435,96

3

1.365,44

1.401,74

1.438,04

4

1.409,12

1.446,58

1.484,05

5

1.485,86

1.525,36

1.564,87

6

1.504,55

1.544,55

1.584,55

7

1.652,99

1.696,94

1.740,88

8

1.690,38

1.735,32

1.780,26

Welfare contrattuale 

Per gli anni 2022 e 2023, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, le aziende  devono attivare servizi di welfare del valore di 200 euro, che i dipendenti  devono  utilizzare entro il 19 dicembre dell’anno successivo

Il beneficio è a favore di  tutti i lavoratori non in prova,  in forza alla data del 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita e né indennizzata nel periodo 1°settembre - 31 dicembre di ciascun anno.

I corrispondenti importi possono essere destinati, a scelta del lavoratore , al Fondo di Previdenza Complementare “Espero”.

Per approfondire ti segnaliamo:

Segui sempre il Dossier CCNL e Tabelle retributive per altre notizie e approfondimenti  gratuiti in materia contrattuale.



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