News Pubblicata il 25/10/2022

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La deducibilità del compenso dell’amministratore in mancanza di delibera secondo Assonime

di Redazione Fisco e Tasse

Assonime non concorda con il prevalente orientamento giurisprudenziale che vuole la deducibilità fiscale del compenso dell’amministratore subordinata alla presenza della delibera



Assonime ha di recente pubblicato il documento Note e Studi numero 7/2022Sulla compatibilità della carica di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società”.

Dopo una analisi approfondita e puntuale della disciplina civile, fiscale e previdenziale sul tema, con relativi riferimenti a giurisprudenza e prassi, il documento tratta di una interessante questione fiscale che nasce da una interpretazione giurisprudenziale ormai anche consolidata.

Assonime prende in esame il caso in cui un amministratore di società di capitali presti attività lavorativa presso l’azienda, e in ragione della quale, oltre all’emolumento come amministratore, percepisca anche una retribuzione come lavoratore dipendente.

In questa situazione può accadere che la legittimità dell’inquadramento come lavoratore dipendente possa essere contestata per difetto di subordinazione, come nel caso dell’amministratore unico: se ciò accade, la relativa retribuzione sarà riqualificata come emolumento dell’amministratore, e come tale sarà sottoposto alle disposizioni dell’articolo 2389 del Codice civile, il quale al comma 1 prevede che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea”.

Fondamentalmente in questa situazione al contribuente viene contestata la medesima violazione dell’articolo 2389 del Codice civile del caso in cui il compenso all’amministratore venga elargito in difetto di delibera, per cui le due fattispecie saranno assimilabili.

In questa situazione, come è risaputo, la giurisprudenza è consolidata (la prima sentenza della Corte di Cassazione sul tema è la 17673/2013, le cui risultanze sono state poi successivamente più volte riprese, confermate e ribadite) nel sostenere che i compensi agli amministratori percepiti in mancanza di rispetto delle disposizioni codicistiche sono da considerarsi illeciti e fiscalmente indeducibiliin quanto solo la presenza della delibera determina il rispetto delle norme civilistiche necessarie ad attribuire i caratteri della certezza e oggettiva determinabilità richiesti dall’articolo 109 del TUIR per la deducibilità dei componenti negativi di reddito”.

Secondo Assonimel’orientamento della Cassazione sull’indeducibilità fiscale, in capo alla società, dei compensi erogati agli amministratori in assenza delle forme previste dalla legge non appare del tutto convincente”.

Secondo l’associazione, e il concetto è difficile da non condividere, la certezza del costo richiesta dall’articolo 109 del TUIR non implica la sua immodificabilità nel corso del tempo, per cui sarebbe ammissibile che una componente reddituale certa e imputata possa modificarsi prima di diventare definitiva.

Assonime ci ricorda che “la base imponibile dell’IRES trova la sua fonte primaria nel risultato del conto economico, con la conseguente deducibilità ai fini fiscali di ogni costo addebitato a tale conto e avente il requisito dell’inerenza (cioè sostenuto nell’intento di fornire un’utilità all’impresa, anche in modo indiretto), a meno che una disposizione fiscale non disponga diversamente, imponendo di apportarvi una variazione in aumento”. 

E dato che “l’unica disposizione fiscale che si occupi dei compensi agli amministratori è il ricordato articolo 95 del TUIR; disposizione che non serve a sancire la deducibilità di questi particolari compensi, quanto a regolare la loro imputazione a periodo per cassa, anziché per competenza, senza affatto preoccuparsi di subordinare la deducibilità dei compensi in questione al rispetto di particolari forme civilistiche”; in definitiva, secondo l’associazione non sembra che l’eventuale violazione di una norma civilistica (o amministrativa) possa comportare, quale conseguenza, l’indeducibilità fiscale di un costo inerente ed effettivamente sostenuto”.

Il punto di vista di Assonime sul tema è molto chiaro: in mancanza di una norma fiscale che esplicitamente subordini la deducibilità del compenso dell’amministratore all’esistenza di una delibera che ne determini il valore, tale costo, inerente e stimabile nella sua entità, dovrebbe essere considerato deducibile, anche in violazione delle disposizioni codicistiche, secondo le medesime norme generali che regolano la deducibilità fiscale dei costi d’impresa.

Fonte: Assonime



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