Con il messaggio 3792 del 19 ottobre l'INPS ricorda che il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità del 19 luglio 2021, aveva previsto che i contributi affitto erogati dai Comuni con le risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per l’annualità 2021, “non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, devono comunicare all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto”.
La disposizione è stata confermata anche per il 2022 dal DM del 13 luglio 2022 sul riparto delle risorse ai Comuni per l'anno in corso.
Vale la pena di ricordare che il reddito di cittadinanza è la risultante della somma tra un contributo di integrazione del reddito del nucleo familiare ( Quota A) e di un contributo per l'affitto o il mutuo sulla casa di abitazione (Quota B)
In particolare la Quota B, nei casi di abitazione in locazione, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui (280 euro mensili).
Con il messaggio n. 1244 del 18 marzo 2022, l’INPS aveva fornito indicazioni ai Comuni in ordine alle corrette modalità di trasmissione dei dati dei beneficiari dei contributi e dei relativi periodi , per consentire all'istituto ai fini dei pagamenti del RDC di detrarre dalla Quota B , il contributo erogato dal Comune .
Con il nuovo messaggio INPS aggiorna le istruzioni ai Comuni per il 2022 specificando che :
Per la comunicazione dei dati dei beneficiari è stata istituita la seguente categoria del SIUSS:
“A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza”.
Esclusivamente in tale categoria devono essere, pertanto, trasmessi dai Comuni i dati sui contributi affitto e sui beneficiari degli stessi, adottando le seguenti specifiche modalità (non estensibili ad altre categorie del SIUSS):
- la data inizio dell’erogazione: nel caso specifico dei contributi affitto, si intende l’inizio del periodo di spettanza del contributo (inizio periodo di competenza);
- la data fine dell’erogazione: nel caso specifico si intende la fine del periodo di spettanza del contributo (fine periodo di competenza);
- i mesi di erogazione: numero di mesi per i quali il beneficiario ha ricevuto la prestazione (mesi di competenza);
- l’importo mensile erogato: se il contributo è stato erogato in unica soluzione, l’importo totale erogato deve essere diviso per i mesi di competenza;
- la data evento: data di effettiva erogazione del contributo (cassa)..
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