Con Provvedimento n 389471 del 18 ottobre le Entrate in attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 forniscono le regole delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2018 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
Ricordiamo innanzitutto che i registri di cui si tratta sono:
Le comunicazioni hanno lo scopo di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata.
Nelle comunicazioni, inviate al domicilio digitale dei singoli contribuenti, sono presenti i seguenti dati:
a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
c) data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al periodo d’imposta 2018;
d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiarazione REDDITI, IRAP e 770 relativa al periodo d’imposta 2018 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.
Il provvedimento specifica che:
Con riferimento alle violazioni suddette sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.
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