Alla luce di un chiarimento fornito dalle Entrate tramite FAQ del 12 ottobre, relativo alla compilazione della comunicazione di cessione dei bonus edilizi per una Onlus (leggi Comunicazione cessione superbonus ONLUS: come compilarla) torna d'attualità la Risposta a interpello n 340 del 23 giugno 2022
Con questo documento di prassi le Entrate hanno fornito chiarimenti e un quadro di riepilogo dell'ambito applicativo delle modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi alle detrazioni da superbonus a favore di una Fondazione (comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio)
La Fondazione istante, quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), intendeva effettuare degli interventi su un complesso immobiliare di sua proprietà, adibito ad attività assistenziali istituzionali, ed intende fruire, ai fini del Superbonus della modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessa alla predetta detrazione indicata nel comma 10-bis del medesimo articolo 119, introdotto dall'articolo 33, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.
L'Istante fa presente che, come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione dell'8 novembre 2021, i membri del Consiglio medesimo hanno deliberato all'unanimità di rinunciare a tutti i compensi ed indennità loro spettanti a far data dal 1° gennaio 2022 e che, dalla medesima data, non percepiscono alcun compenso per le attività lavorative svolte su deleghe specifiche
La Onlus chiede se sia ostativa la circostanza che i membri del consiglio di amministrazione abbiano percepito compensi o indennità di carica relativi alle attività istituzionali ancorché vi abbiano rinunciato prima dell'inizio dei lavori oggetto delle agevolazioni fiscali e per tutta la loro durata.
Con riguardo ai soggetti ammessi al Superbonus, il comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio prevede che la detrazione si applica, tra l'altro, alle «organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
Come chiarito dalla circolare n. 30/E del 2020,
L'agenzia specifica che per le ONLUS, le OdV e le APS, il Superbonus spetta indipendentemente dalla circostanza che l'edificio oggetto degli interventi agevolabili sia o meno costituito in condominio e, dunque, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti.
L'individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata tuttavia, anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nel citato articolo 119, ovvero tenendo conto della "natura" degli immobili e del "tipo di intervento" da realizzare.
L'articolo 33 del DL n.77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di rendere più eque per i detti soggetti (ONLUS, le OdV e le APS) le modalità applicative del Superbonus, ha introdotto il comma 10-bis ai sensi del quale: "Il limite di spesa ammesso alle detrazioni, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)"
La maggiorazione è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
L'agenzia chiarisce che con riferimento alla condizione che «i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica» si ritiene che detta condizione debba sussistere dalla data di entrata in vigore della disposizione in questione, vale a dire dal 1° giugno 2021 e debba permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell'agevolazione.
Tanto premesso, considerato che dall'analisi della documentazione acquisita emerge che i membri del Consiglio di Amministrazione hanno percepito compensi a far data dal 1 giugno 2021, avendo rinunciato a tutti i medesimi compensi ed indennità a loro spettanti solo a far data dal 1° gennaio 2022, la Fondazione Istante non può avvalersi della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus disciplinata dal citato comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
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