E' stato pubblicato già il 19 luglio 2024 nel sito del ministero del Lavoro, il decreto del ministero del lavoro di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che, conferma nella misura dell'11,50%, anche per l'anno 2024, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili .
Si ricorda che l'agevolazione è stata istituita dall’articolo 29 del Dl 244/1995.
La conferma della misura della riduzione si basa sulle rilevazioni INPS sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione 2023 , secondo le quali l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva.
Di seguito un riepilogo della disciplina e i dettagli della circolare INPS 13 2024 che ha fornito istruzioni e modello di autodichiarazione aggiornati per l'applicazione relativa al 2023 , per la quale la il termine per le domande è scaduto il 15 maggio 2024.
Per le istruzioni aggiornate si attende un nuovo documento dell'Istituto.
Si ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:
Non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse :
contraddistinti dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quell pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana.
Non spetta:
In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d'orario.
ATTENZIONE : Non è piu applicabile invece ai premi assicurativi Inail.
Si ricorda infine che il beneficio, come sempre in materia di sgravi contributivi, è applicabile solo in presenza di:
Le domande di applicazione della riduzione contributiva devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” - disponibile all’interno del Cassetto previdenziale sul sito www.inps.it - nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione” fino a 15 maggio 2024
In caso di esito positivo sarà attribuito il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024. L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
ATTENZIONE In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2023 a dicembre 2023.
Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro gli uffici procederanno all'attivazione nei riguardi dell’Autorità giudiziaria, e al recupero delle somme indebitamente fruite.
Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2023 andava utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Il beneficio poteva essere fruito avvalendosi delle denunce fino al mese di competenza aprile 2024.
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