News Pubblicata il 12/11/2024

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Riduzione contributi edilizia 2024: regole e istruzioni

di Redazione Fisco e Tasse

Pubblicata la circolare INPS sulla riduzione contributiva per le imprese edili fissata all'11,5% anche per il 2024. Domande entro il 15.2.2025. Tutte le regole



 E' stato pubblicato già il 19 luglio 2024  nel sito del ministero del Lavoro,  il decreto  del ministero del lavoro   di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che   conferma nella misura dell'11,50%, anche per l'anno 2024, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili .

 La  conferma della misura della riduzione si basa sulle rilevazioni INPS sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione  2023 , secondo le quali  l’ammontare del gettito  contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva.

Ieri 11 novembre  2024 è stata pubblicata la circolare INPS 93 2024  con le  istruzioni e il modello di autodichiarazione  aggiornati per l'applicazione relativa al 2024 , per la quale il termine per le domande è  fissato al  15 FEBBRAIO 2025 

 Riduzione contributiva edilizia: requisiti e condizioni 

Si ricorda che  hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:

Non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse :

 contraddistinti dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quell pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana.

 Non spetta:

 In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d'orario.

ATTENZIONE :  Non è piu applicabile invece ai premi assicurativi Inail.

Si ricorda infine che il beneficio,  come sempre in materia di sgravi contributivi, è  applicabile solo in presenza di:

  1. regolarità contributiva attestata dal Durc, 
  2. rispetto delle ulteriori norme e degli accordi e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  3. assenza di o condanne passate in giudicato per  violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.

Riduzione edilizia 2023:  come fare domanda

Le  domande di applicazione della riduzione contributiva  devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” - disponibile all’interno del Cassetto previdenziale  sul sito  www.inps.it - nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione” fino a 15 febbraio 2025

In caso di definizione delle istanze con esito positivo,  viene attribuito  il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025. L’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

INPS sottolinea che i sistemi informativi centrali verificano la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione, non consentendo la fruizione effettiva del beneficio ai datori di lavoro che non siano in possesso  dei requisiti . Se fosse accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro le Strutture territorialmente competenti,  avviseranno l’Autorità giudiziaria,  e  procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2024 a dicembre 2024.

Riduzione edilizia: esposizione in Uniemens

I datori di lavoro autorizzati possono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens :

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavorodeve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile  (Allegato n. 2); la Struttura territorialmente competente attribuisce il codice di autorizzazione “7N” all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro quindi devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile vanno inseriti gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza;  escudendo  settimane,  giorni retribuiti e calendario giornaliero.  Deve essere, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.

Fonte: Inps



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