News Pubblicata il 07/04/2023

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Credito d'imposta sistemi di accumulo energia: fissata la % spettante

di Redazione Fisco e Tasse

Per le spese dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 per installazione di sistemi di accumulo energia da fonti rinnovabili spetta un credito d'imposta: domande dal 1 al 30 marzo 2023



Con Provvedimento n 120748 del 5 aprile le Entrate fissano la percentuale per il bonus sistemi di accumulo da fonti rinnovabili.

In particolare, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 32.781.559 euro, a fronte di 3 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514 per cento (3.000.000 / 32.781.559) dell’importo del credito richiesto.

Ricordiamo che con Provvedimento n 382045 dell'11 ottobre 2022 le Entrate hanno definito ai sensi dell’articolo 3 del Decreto MEF 6 maggio 2022 modalità, termini di presentazione e contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per accumulo di energia da fonti rinnovabili (di cui all’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Ricordiamo che ai sensi dello stesso Decreto MEF il credito d'imposta spetta:

Si ricorda che per l'anno 2022 il credito d'imposta spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro.

Bonus spese installazione sistemi accumulo da fonti rinnovabili: riepilogo delle regole

Con il provvedimento dell'11 ottobre è approvato anche il modello denominato “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili”, con le relative istruzioni necessario per richiedere l'agevolazione: SCARICA QUI IL MODELLO.

L’Istanza è inviata dal 1 al 30 marzo 2023 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 2 e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

A seguito della presentazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

Sempre dal 1 al 30 marzo 2023 è possibile: 

a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; 

b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità di cui al punto 2.1. 3.

Infine, è bene sottolineare che Il credito  d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione  dei  redditi  relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese  agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. 

L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di  imposta successivi.

Fonte: Fisco e Tasse


2 FILE ALLEGATI:
Decreto MEF 6 maggio 2022 credito d'imposta sistemi di accumulo Provvedimento AdE 120748 del 05.04.2023

TAG: Bonus fiscali e crediti d'imposta