Con Risposta a interpello n 497 dell'11 ottobre si forniscono chiarimenti sulla compatibilità tra il regime del margine e il regime speciale IVA OSS.
L'istante svolge un’attività di commercio elettronico di beni usati, oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato, verso consumatori privati UE.
Egli chiede se sia corretto continuare ad applicare il regime del margine, assoggettando tali operazioni a Iva in Italia, oppure se la registrazione all’OSS comporti necessariamente l’assoggettamento ad imponibilità nel Paese di destinazione.
Sinteticamente le Entrate replicano che la registrazione al regime OSS per le vendite elettroniche, non fa perdere l'applicazione del regime del margine alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti privati in altro Stato membro Ue.
Il sistema OSS, fuori dei casi di rinuncia, sarà utilizzato solo nel caso in cui l'istante effettui cessioni escluse dal regime del margine, considerate vendite a distanza.
L'agenzia ricorda che il regime del margine è uno schema impositivo di origine unionale previsto per la tassazione ai fini IVA delle cessioni di beni appartenenti a determinate categorie finalizzato ad evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per i beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, vengano ceduti ad un soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini IVA in relazione al prezzo di vendita da questi praticato.
Il rischio di doppia imposizione viene evitato consentendo di assoggettare al tributo il solo utile lordo realizzato dal rivenditore, cioè la differenza o "margine" fra il prezzo di vendita e quello d'acquisto, maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie, calcolato secondo tre diversi metodi: analitico, forfettario, globale.
Sotto il profilo della territorialità, le operazioni sottoposte al regime del margine sono considerate come cessioni nazionali, assoggettate ad imposta nel Paese di provenienza, stante l'esplicita esclusione delle medesime dalle definizioni di cessioni intracomunitarie e di vendite a distanza contenuta nell'articolo 37, comma 2, del decreto legge n. 41 del 1995.
Per quanto riguarda la disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie il decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83 ha recepito nell'ordinamento nazionale le disposizioni UE con l'obiettivo di semplificare gli obblighi IVA per le imprese impegnate nell'e-commerce transfrontaliero.
Il Dlgs n 83/2021 ha introdotto una nuova definizione di vendite a distanza intracomunitarie e ha, altresì, previsto all'articolo 74-sexies del decreto IVA un "regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche" noto come regime IVA OSS
Viene sottolineato però che il regime del margine, pur con il recepimento delle norme UE, resti lo schema naturale di imposizione ai fini IVA delle cessioni aventi ad oggetto beni mobili usati, oggetti d'arte, oggetti d'antiquariato e da collezione.
Tuttavia, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del d.l. n. 41/1995: "I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dandone comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa dichiarazione annuale".
In sostanza, spiega l'agenzia è riconosciuta al contribuente la facoltà di rinunziare all'applicazione del regime del margine su alcune o tutte le operazioni poste in essere, sebbene abbiano ad oggetto beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione.
In caso di rinuncia, qualora le operazioni interessate rientrino nella definizione di vendita a distanza intracomunitaria di beni di cui all'articolo 38bis, commi 1 e 3, del d.l. n. 331/93 e siano soggette a tassazione nello Stato membro di destinazione, queste potranno essere dichiarate tramite il portale OSS dedicato, applicando l'imposta sull'intero corrispettivo e non sul margine.
Con specifico riferimento al dubbio sollevato dall'Istante, si conferma che, fuori dall'ipotesi di rinunzia all'applicazione del regime del margine, la registrazione al sistema OSS non comporta, di per sé, l'automatico assoggettamento ad imposta nel Paese di destinazione delle operazioni poste in essere.
Si segnala, infine, che, a seguito di registrazione al sistema OSS, il contribuente ha comunque l'obbligo di presentare l'apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 74 quinquies del decreto IVA (cui rimanda l'articolo 74sexies), "anche in mancanza di operazioni".
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