Con Risoluzione n 60 del 12 ottobre le Entrate forniscono chiarimenti ad una società che si occupa di fornire servizi nel campo del c.d. "tax free shopping" nel rimborso dell'IVA dovuto ai viaggiatori extra UE per gli acquisti operati sul territorio dell'Unione Europea a determinate condizioni.
La società, previa registrazione ai fini IVA in Italia mediante identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale, intende operare anche sul mercato nazionale, implementando «un software digitale o applicazione che consentirà ai consumatori finali non residenti nel territorio dell'Unione Europea di acquistare beni in Italia e ottenere il rimborso dell'IVA su di essi assolta, ai sensi dell'art. 38-quater, co. 2 del D.P.R. no. 633/1972 ».
L'Agenzia delle Entrate ricorda che l'articolo 38 quater del DPR 633/72 prevede la possibilità di escludere dal pagamento dell'IVA le cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea.
L'esclusione è possibile a condizione:
La Risoluzione n 60 di cui si tratta ha precisato che le disposizioni sono applicabili in presenza delle seguenti condizioni:
1) cessionari possono essere solo coloro che risultino domiciliati o residenti fuori dalla UE e che non siano soggetti passivi d'imposta nel loro Paese;
2) non sussistono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione dei soggetti passivi cedenti (ad es. commercianti al minuto in locali aperti al pubblico), che tuttavia restano figure distinte da quella dell'intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente;
3) i beni devono essere destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore, mentre sono escluse le prestazioni di servizi;
4) il valore di 154,94 euro, per quanto anche derivante da molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti, non può riferirsi a più cessioni (ossia compravendite avvenute in momenti diversi), seppure documentate con un'unica fattura
5) la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari deve essere documentata tramite il sistema OTELLO nell'attuale versione 2.0 con emissione di una fattura in formato elettronico.
Come specificato sul sito di ADM Agenzia delle Dogane dal 1° settembre 2018 è obbligatorio emettere le fatture tax free in modalità elettronica e l'apposizione del visto doganale su tali fatture avviene, nei punti di uscita nazionali, esclusivamente per via digitale attraverso OTELLO. L’obbligo di legge ha reso possibile la digitalizzazione dell’intero processo (OTELLO 2.0) dall’emissione della fattura tax free sino all’apposizione del visto doganale nei punti d’uscita nazionali.
Al momento dell'acquisto dei beni, il cessionario deve esibire il proprio passaporto, le cui informazioni devono essere correttamente indicate nella fattura tax free.
OTELLO genera un codice di richiesta che deve essere indicato sulla copia della fattura tax free fornita al cessionario.
Il cessionario, al momento dell'acquisto, deve assicurarsi che il codice di richiesta sia correttamente riportato sulla copia della fattura emessa dal cedente, in quanto attesta che la fattura è stata inviata a OTELLO, e che tutte le informazioni riportate nella fattura stessa siano corrette.
Lo status del visto doganale può essere verificato, in tempo reale, visitando l’apposita sezione di consultazione nel sito istituzionale dell'Agenzia Dogane Monopoli.
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