Con ordinanza n. 29280 del 7 ottobre 2022, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito in un caso di licenziamento per giusta causa di un dipendente che durante il periodo di malattia aveva effettuato svariate uscite in moto.
Il recesso della SPA presso cui era impiegato come autista, era stato intimato per giusta causa, sulla base della alla contestata violazione dell'obbligo di cautela, in quanto il dipendente , durante il periodo di assenza dal lavoro determinata dall'infortunio e seguito del quale aveva riportato plurime fratture alle costole, si era messo in più occasioni alla guida sportiva di un motociclo di oltre 230 kg di peso per recarsi al mare
A fondamento della decisione i giudici della Corte di appello avevano rilevato che
Ragioni per le quali la sanzione espulsiva veniva considerata proporzionata ai fatti contestati ed accertati.
La Cassazione ha confermato la sentenza respingendo il ricorso come inabbissibile in quanto ha ritenuto adeguatamente fondata la motivazione che ha considerato pregiudizievole per l'iter di guarigione il comportamento del lavoratore .Il fatto è stato inoltre considerato di gravità tale da ledere in modo irreversibile il rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro , motivo questo di giusta causa di licenziamento
Inoltre la Cassazione ha sottolineato che l'importanza del disvalore della condotta del dipendente come modello diseducativo e disincentivante nell'ambiente di lavoro non rispettoso delle direttive datoriali, oltre che degli obblighi generali di correttezza e buona fede.
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