Con la circolare 110 del 7 ottobre 2022 l'INPS interviene, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute e sentito il Ministero del Lavoro, per chiarire la decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi nei casi in cui intervenga la regolarizzazione di periodi contributivi dopo la domanda di pensione.
L'istituto richiama quanto afffermato nel messaggio operativo n. 29901 dell’11 dicembre 2007 in cui si chiariva agli uffici territoriali che “il versamento a posteriori di contributi implica la collocazione temporale dei medesimi nel periodo cui effettivamente si riferiscono. Detta contribuzione, quindi, esplica effetti, sia giuridici che patrimoniali, come se fosse stata tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore. […] Pertanto, nelle fattispecie sopra richiamate la decorrenza della pensione è quella stabilita dalle norme comuni”.
L’articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevedeva che la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.( come conferma la Corte di Cassazione in molte pronunce : tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all’atto dell’invio)
Tuttavia, l’articolo 18, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, con riferimento alla pensione di vecchiaia e a quella per invalidità specificava che se tali requisiti non presenti alla data della domanda, "risultino posseduti prima della definizione della domanda stessa " le pensioni possono essere ugualmente corrisposte.
L’operatività della norma è stata poi estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità
Il criterio è stato confermato anche da lla sentenza della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 355 del 14 giugno 1989 per cui l'istituto si è adeguato prevedendo che il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi dopo la domanda ma durante il procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
In tali casi la decorrenza della pensione si colloca al primo giorno del mese successivo a quello in cui il è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, l'eventuale periodo finestra.
Riguardo la pensione di vecchiaia la circolare ricorda , come previsto dall’articolo 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155 che la decorrenza si colloca al primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti, anche nel caso di regolarizzazione di contributi, dopo la presentazione della domanda e relativa a periodi collocati anteriormente alla stessa, privi di copertura contributiva.
Possibile però anche per l'interessato chiedere che la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
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