Con il messaggio 3656 del 6 ottobre 2022, l'Inps informa dell'ampliamento del diritto all''assegno di maternità dello stato per i cittadini extracomunitari a a seguito della modifica apportata alla normativa vigente dal’articolo 3, comma 3, lettera b), della legge 23 dicembre 2021, n. 238, entrata in vigore il 1° febbraio 2022.
Rivediamo in sintesi di cosa si tratta e le novità.
L'Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui anche detto assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dell'INPS iistituita nel 1990 e regolata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, destinato ai lavoratori atipici e discontinui.
Si tratta di un assegno una tantum per ogni figlio nato o adottao, il cui importo viene rivalutato annualmente.
Per l’anno 2022 l’assegno è pari a euro 2.183,77.
Si ricorda che l’assegno spetta:
Hanno diritto i genitori , anche adottivi o affidatari residenti in italia e con cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea e i cittadini extracomunitari con permessi di soggiorno (v. sotto le novità)
Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:
Per il padre sono previsti i seguenti requisiti:
Ulteriori dettagli sono stati forniti dall'INPS nella circolare 143-2001.
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.
Va presentata all'INPS in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
La modifica apportata dalla legge 238 2021 ha ampliato le categorie di cittadini di paesi terzi all’Unione europea che possono accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui. In particolare, hanno diritto :
1) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea)”;
2) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato: “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
3) titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del D.lgs n. 286 del 1998, secondo il quale “[…] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;
4) titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
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