Le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nel settore dell’artigianato a livello nazionale, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, hanno firmato il 2 .9 2022 l' Accordo FSBA per rendere la disciplina attuativa delle prestazioni e della contribuzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, conforme alla l. 30 dicembre 2021, n. 234 e al d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (Legge di bilancio 2022 e decreto fiscale)
Di seguito i principali aspetti :
Sono assoggettati alla disciplina di FSBA:
L’anzianità minima di effettivo lavoro per i beneficiari delle prestazioni FSBA è pari a trenta giorni. Tra ibeneficiari sono ricompresi anche lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
FSBA assicura ai beneficiari l’assegno di integrazione salariale (AIS), per ragioni ordinarie e straordinarie, nonché prestazioni di integrazione salariale straordinaria (ACIGS) come da tabella che segue
Datori di lavoro sino a 15 lavoratori | 26 settimane di AIS, per ragioni ordinarie e straordinarie, nel biennio mobile |
Datori di lavoro più di 15 lavoratori | 26 settimane di AIS per ragioni ordinarie, nel biennio mobile 24 mesi di integrazioni salariali straordinarie per riorganizzazione aziendale, nel quinquennio mobile 12 mesi di integrazioni salariali straordinarie per crisi aziendale, nei limiti dell’art. 22, co. 2, d.lgs. 148/2015 3 36 mesi di integrazioni salariali straordinarie per contratto di solidarietà, nel quinquennio mobile |
le aliquote contributive sono le seguenti:
Si prevede inoltre che i datori di lavoro versino anche una quota una tantum per anno di euro 100,00/per lavoratore al fine di regolarizzare eventuali inadempimenti contributivi relativi agli anni 2019, 2020, 2021, nella modalità che il regolamento FSBA stabilirà
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