Specifichiamo nel dettaglio beneficiari e requisiti del nuovo bonus 150 euro istituito dal DL Aiuti ter approvato in Consiglio dei ministri il 16 settembre scorso e pubblicato il 23 settembre 2022 in Gazzetta ufficiale (DL 144 2022), in vigore dal 24 settembre.
L'indennità sarà riconosciuta :
Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico,
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.(congedi ferie malattia)
A norma dell'art 19 comma 2 il bonus 150 euro è riconosciuto anche ai soggetti residenti in Italia, titolari di
Viene erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nel mese di novembre 2022
Per i pensionati titolari di assegni non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell’indennità che provvede negli stessi termini e sarà successivamente rimborsato dall'INPS
Dal calcolo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:
Il bonus 150 euro sarà corrisposto sulla base dei dati disponibili e soggetto alla successiva verifica del reddito.
L'INPS eroga il bonus 150 euro inoltre alle seguenti categorie con i relativi requisiti
c.8 | lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità da 200 euro del DL 50 2021 | che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto | |
c. 9 | disoccupati con indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL | percepite nel mese di novembre 2022 | |
c. 10 | percettori di indennità di disoccupazione agricola | percepita nel corso del 2021 | |
c.11 | titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa | con contratti attivi alla data del 24.9.2022, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. | reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 |
c. 11 | dottorandi e agli assegnisti di ricerca |
| reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 |
c.12 | Collaboratori sportivi | beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, | reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 |
c. 14 | Lavoratori iscritti al Fondo Spettacolo | con almeno 50 contributi giornalieri versati | che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021. |
c. 15 | lavoratori autonomi, privi di partita IVA, | non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile, | Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere gia' iscritti alla data alla Gestione separata |
c. 13 | lavoratori intermittenti e stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport | che nel 2021 abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro | |
c. 15 | incaricati alle vendite a domicilio |
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c. 16 | nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza | restano esclusi i nuclei in cui e' presente almeno un beneficiario delle indennità per altri requisiti |
ATTENZIONE Le categorie descritte ai commi da 9 a 15 riceveranno il bonus dopo l'invio da parte dei datori di lavoro delle denunce relative ai flussi uniemens dei dipendenti.
All'articolo 20 del DL Aiuti ter infine viene previsto l'incremento pari a 150 euro per i lavoratori autonomi iscritti :
con reddito complessivo nel 2021 inferiore a 20mila euro.
Per quest'ultima categoria, come per il bonus 200 euro, le domande e l'erogazione sono gestite direttamente dalle Casse competenti.