Si allentano parzialmente gli obblighi dei datori di lavoro in materia di trasparenza nei rapporti con i dipendenti e collaboratori. Lo prevede il nuovo decreto legge "Lavoro" n. 48 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in 4 maggio
Le novità modificano nuovamente il d.lgs 152 1997 in senso opposto a quello del decreto 104 2022 cd. Trasparenza, entrato in vigore il 13 agosto 2022 in recepimento di una direttiva europea a maggior tutela dei lavoratori nei rapporti con i datori di lavoro. Si prevedeva la consegna ai lavoratori di un documento ad integrazione del contratto di assunzione con la specifica di tutti gli aspetti del rapporto.
Con il nuovo decreto lavoro si prevede un alleggerimento del documento consentendo il semplice rimando per molti aspetti ai testi dei contratti collettivi applicati . Vediamo di seguito piu in dettaglio
L'attuale art . 25 del decreto introduce semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione, anche per assicurare una uniformità di comunicazione in tutte le realtà lavorative.
Si consente in particolare la possibilità di :
Inoltre si ridimensiona l'obbligo di informativa riguardante le modalità di assunzione, di conferimento degli incarichi gestione amministrativa, sorveglianza e valutazione delle prestazioni in capo ai datori di lavoro che utilizzano sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
Nello specifico l'obbligo sarà applicabile solo ai datori di lavoro per i quali i sistemi decisionali e di monitoraggio siano "integralmente" automatizzati, e non solo se "particolarmente rilevanti " , come in precedenza specificato dalle istruzioni ministeriali (vedi sotto)
Infine al comma 8 si specifica che tali obblighi non riguardano i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.
Qui il testo ufficiale del decreto-legge
elementi rinviabili al ccnl | elementi obbligatori da indicare nel contratto o nell'informativa allegata |
---|---|
durata del periodo di prova | dati anagrafici del lavoratore e dell'azienda |
diritto alla formazione aziendale | inquadramento contrattuale |
durata congedi retribuiti : ferie permessi | mansioni da svolgere |
preavviso licenziamento o dimissioni | durata del contratto |
dettagli sulla retribuzione (elementi costitutivi termini di pagamento modalità | tipologia del contratto |
orario di lavoro programmazione straordinari | |
enti incaricati dei contributi previdenziali | |
Il ministero del lavoro aveva emanato la circolare 19-2022 di chiarimenti sul decreto Trasparenza e in particolare sulle caratteristiche dell' informativa dettagliata sulle condizioni di lavoro che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore, ampliata rispetto a quanto già previsto dal d.lgs 152 /97. Il ministero sottolineava in particolare la necessità di concretezza delle informazioni che devono riguardare:
FERIE E CONGEDI
Va specificata la durata del congedo per ferie e degli altri permessi e congedi retribuiti cui il lavoratore ha diritto oppure , la modalità per calcolarla. L'obbligo non riguarda i congedi NON retribuiti
RETRIBUZIONE
Vanno comunicati in dettaglio i componenti determinabili all'inizio del rapporto, non quelli variabili come premi di produttività o buoni pasto;
ORARIO DI LAVORO
devono essere chiarite le specifiche articolazioni dell'orario, delle modalità di cambio turno dei limiti e retribuzione del lavoro straordinario . In caso di variazioni queste vanno comunicate solo per periodi significativi oppure se sono cambiamenti strutturali.
SISTEMA PREVIDENZIALE
Riguardo l’obbligo di informare il lavoratore su «gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro» va specificato quanto previsto dalla contrattazione collettiva ad esempio sulle possibili adesioni a fondi di previdenza integrativa aziendali o settoriali.
SISTEMI AUTOMATIZZATI
In merito all’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati vanno comunicate al lavoratore le modalità se incidono in modo rilevante sulle condizioni di lavoro mentre non è necessario indicare ad esempio il funzionamento di meri controlli in ingresso e in uscita , sempre che non incidano nelle decisioni del datore di lavoro.
La circolare si sofferma invece sull'utilizzo di sistemi automatizzati riguardanti «le indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori»: in questo caso il datore di lavoro o committente ha l’obbligo di informare il lavoratore dell’utilizzo ad esempio di strumenti come: tablet, dispositivi digitali e wearables, gps e geolocalizzatori, sistemi per il riconoscimento facciale, sistemi di rating e ranking, etc.
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