Nella circolare 102 2022 Inps ha emanato le istruzioni per l'utilizzo dell'esonero contributivo previsto dall'ultima legge di bilancio 234 2021 - per le dipendenti che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità. Si tratta dello sgravio del 50% per 12 mesi dal versamento dei contributi previdenziali. La circolare illustra le caratteristiche e le regole per fruire della agevolazione e le istruzioni per i flussi Uniemens a partire dalla competenza di Ottobre 2022.
Con il messaggio 4042 del 9 novembre 2022 sono state ulteriormente chiarite le modalità di calcolo dell'imponibile e i periodi agevolabili.
(v. ultimo paragrafo)
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 , ha previsto all’articolo 1, comma 137, :
ATTENZIONE Si fa riferimento alla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri .
Per questo la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche che non incide sulla concorrenza e non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, e inclusi
E' necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151
L'istituto precisa che se la lavoratrice utilizza anche l’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, l'esonero si può applicare dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.
Spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del citato Testo unico sulla maternità.
Data la durata sperimentale della norma il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022
l’applicazione dell’esonero contributivo va inviata dal datore di lavro tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U” e deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.
Per agevolare le aziende che elaborano i cedolini con le presenze differite, l’Inps precisa che il codice autorizzativo 0U sarà utilizzabile dal mese successivo a quello del rientro e comunque per 13 mensilità.
Per i rapporti di lavoro domestico l'istituto informa che verranno fornite istruzioni con un successivo messaggio.
Nella circolare sono specificate le istruzioni per la compilazione dei flussi uniemens alle sezioni POScontributiva, PosPA e PosAgri.
Si segnala che alcune sedi INPS richiedono oltre alla domanda tramite cassetto fiscale, anche l'allegazione di una autocertificazione aziendale per la quale in qualche caso forniscono un facsimile apposito .
Dagli operatori del settore giungono anche segnalazioni di trattamenti differenziati in alcune sedi territoriali in relazione alla possibile neutralità ai fini dello sgravio delle assenze della lavoratrice dopo il congedo (sia volontarie per ferie o permessi che involontarie per malattia).
Da ultimo giova ricordare che per i conguagli relativi a periodi arretrati da gennaio a settembre 2022, che sono da esporre entro il flusso di competenza di dicembre, gli importi vanno assoggettati a tassazione separata, in quanto in quei mesi l’imponibile fiscale risulta abbattuto.
Con il messaggio 4042 del 9.11.2022 l'istituto precisa che l’esonero contributivo deve essere calcolato a decorrere dalla data di rientro effettivo.
Conseguentemente, i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all’astensione per maternità, prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile, pertanto, non determina il diritto all’agevolazione.
Inoltre , in caso di rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno previsto dalla legge.
Ad ogni modo, l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio , con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro.
Nel messaggio sono forniti esempi pratici di applicazione.
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